FAQ - risposte alle domande più frequenti
La risposta trentina al fenomeno profughi, l'organizzazione dell'accoglienza, il percorso della richiesta di protezione internazionale, i servizi offerti, i costi e la tempistica. Sono solo alcuni dei temi affrontati nelle FAQ del Cinformi sull'accoglienza dei profughi in provincia di Trento. A differenza di quanto avviene nel resto d'Italia, in Trentino la Provincia gestisce autonomamente le pratiche d’accoglienza sulla base di un protocollo d'intesa sottoscritto con il Commissariato del Governo. Questo significa che la Provincia, per ciò che le compete, governa il fenomeno dei richiedenti asilo.
- Chi è il richiedente protezione internazionale, comunemente definito "profugo"?
Come suggerisce la definizione stessa, il richiedente protezione internazionale è la persona che, al di fuori dal proprio Paese d'origine, presenta in un altro Stato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale. Il richiedente rimane tale finché le autorità competenti (le Commissioni Territoriali) non decidono in merito alla domanda di protezione. Va precisato che, fino a quando lo Stato non si esprime attraverso l'apposita commissione, i richiedenti protezione internazionale hanno diritto di soggiornare regolarmente nel paese.
- Perché dobbiamo farci carico dei richiedenti protezione internazionale?
Innanzitutto, perchè si tratta di un diritto riconosciuto dai trattati internazionali, nello specifico dalla Convenzione di Ginevra sottoscritta da 147 nazioni, tra le quali l’Italia. Inoltre, la Costituzione italiana afferma, all'articolo 10, che “lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge”.
- Chi stabilisce quanti profughi dobbiamo accogliere in Trentino? E con quali criteri?
I richiedenti protezione internazionale vengono redistribuiti sul territorio nazionale in base alla popolazione, al PIL (prodotto interno lordo) e al numero di richiedenti già presenti nelle diverse aree del paese. Secondo questa ripartizione, al Trentino spetta circa lo 0,9% dei profughi accolti a livello nazionale. I criteri di redistribuzione sono stabiliti da un accordo Stato-Regioni, quindi non contrattabili dalla singola Regione o Provincia.
- Di fronte a questo dovere di accoglienza come ci siamo organizzati? Cosa ci consente di fare la nostra Autonomia provinciale?
Rispetto alla quasi totalità delle Regioni, in Trentino la Provincia gestisce autonomamente le pratiche d’accoglienza sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto con il Commissariato del Governo. Ciò significa che se altrove sono le prefetture ad individuare ed incaricare il privato di accogliere i richiedenti, in Trentino è la Provincia a svolgere questo compito. Questo significa che la Provincia, per ciò che le compete, governa il fenomeno dei profughi.
- Quali documenti ricevono i richiedenti protezione internazionale? Quali sono le tappe della domanda d'asilo?
Anche in Trentino la domanda di protezione internazionale deve essere presentata alla Questura che la trasmette alla competente Commissione territoriale che ha la competenza per valutarla. Una volta presentata l’istanza di protezione internazionale, la Questura rilascia un permesso di soggiorno di 6 mesi per richiesta di protezione internazionale, rinnovabile fino all’audizione in Commissione territoriale (che si ricorda essere a Verona). Il rinnovo del permesso di soggiorno avviene sempre presso la Questura di Trento. L’esito della Commissione dipende dalla storia personale del richiedente e dalla situazione del Paese di provenienza.
- Quanto dura l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale?
Il richiedente protezione internazionale accolto ha diritto all'accoglienza fino alla notifica della decisione della Commissione territoriale. Dal momento della notifica del riconoscimento della protezione internazionale o della concessione della protezione umanitaria, il periodo di accoglienza previsto è di ulteriori sei mesi, fatte salve eventuali proroghe. In caso, invece, di esito negativo, l'eventuale presentazione del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale consente al richiedente protezione internazionale di rimanere in accoglienza secondo i termini stabiliti dall'ordinamento giuridico.
- In quali casi può essere revocata l'accoglienza?
La Giunta provinciale di Trento ha adottato una disciplina che regola le modalità di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Tale disciplina prevede che qualora un beneficiario si comporti – per fare un esempio – in modo minaccioso con gli operatori o in modo violento nei confronti di terze persone venga richiesta la revoca dell’accoglienza al Commissario del Governo. Infatti, a tal proposito l’art. 23 del decreto legislativo n. 142 del 2015 prevede che sia il Prefetto, con proprio motivato decreto, a revocare le misure di accoglienza. La Provincia trasmette al Commissariato del governo una relazione sui fatti che possono dare luogo all’eventuale revoca. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha effetto a partire dalla comunicazione dal Commissario del governo alla persona in accoglienza.
- Come funziona l'erogazione dei buoni spesa e del cosiddetto pocket money?
Quando i beneficiari sono autonomi nella confezione dei pasti vengono erogati dei buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari ed extralimentari; l'importo è determinato su base mensile in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare. L’importo del pocket money per le piccole spese personali è su base giornaliera per tutti i beneficiari; anche in questo caso l'importo è determinato in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare.
- Alla parola profughi si sente associare spesso la parola “business”. Chi ci guadagna?
Speculazioni che possono essersi verificate altrove, in Trentino non esistono. C’è invece una rete composta da diversi enti, professionalità e privati cittadini che garantiscono un'accoglienza che va oltre il soddisfacimento dei bisogni primari (a favore anche di una migliore inclusione sociale), ottimizzando al massimo le risorse.
- I richiedenti protezione internazionale possono lavorare?
Il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non è concluso ed il ritardo non può essere attribuito al richiedente.
- La presenza dei profughi aumenta i rischi legati a fenomeni di illegalità e criminalità?
I dati non avallano questa affermazione. Governare, per quanto ci compete, il fenomeno dei richiedenti protezione internazionale consente piuttosto di coniugare rigore e accoglienza. Inoltre, è bene evidenziare alcune questioni:
- la Questura raccoglie i dati identificativi (fotografia e impronte digitali) di tutte le persone che fanno domanda di protezione internazionale. Ciò consente di ricostruire, se necessario, la mappatura della loro presenza e dei loro eventuali spostamenti;
- coloro che richiedono protezione internazionale generalmente hanno interesse a non entrare in contatto con situazioni di illegalità per non incorrere nella fuoriuscita dal progetto di accoglienza;
- se i richiedenti protezione internazionale si rendono protagonisti di episodi di devianza vengono sanzionati fino (nei casi più gravi) alla revoca dell’accoglienza.
- Quale assistenza sanitaria viene garantita ai profughi?
Tutti i richiedenti protezione internazionale hanno copertura sanitaria e possono rivolgersi al medico di base e accedere alle visite specialistiche al pari della generalità dei cittadini. Ove necessario, gli operatori accompagnano le persone al Pronto Soccorso e alle visite specialistiche; particolare attenzione viene rivolta alle persone vulnerabili e ai minori.