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La cittadinanza per matrimonio con un cittadino italiano si può chiedere se si è residenti legalmente in Italia da almeno due anni  dalla data del matrimonio, ridotta la metà in presenza dei figli. 

La cittadinanza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa per matrimonio con decreto del Prefetto, ai sensi della Direttiva ministeriale del 7 marzo 2012.

“Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano” può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del provvedimento di concessione, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I predetti termini, sono ridotti della metà, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

COME PRESENTARE LA DOMANDA: 
La domanda si presenta online collegandosi all'indirizzo 
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/servizi-online raggiungerà il portale a cui dovrà registrarsi tramite SPID seguendo le modalità indicate. 
Il termine di definizione dei procedimenti è di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda. 

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA
1) estratto di nascita del paese di origine; (originale e copia digitale – scansionata su un unico file)
2) certificato penale del paese di origine e di eventuali paesi terzi (originale e copia digitale – scansionata su un unico file)
3) ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n.809020 intestato al Ministero dell’Interno D.L.C.L. - causale: Cittadinanza; (originale e copia digitale – scansionata)
4) documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità o passaporto). (copia digitale – scansionata su un unico file)

Attenzione: 
Prima di iniziare la procedura acquistare una marca da bollo da 16 euro perché è necessario inserire il codice identificativo della marca nell'apposito campo on line.
I documenti scansionati devono essere in BIANCO E NERO, formato PDF, ogni documento (anche se più pagine) su un solo file e massimo 4MB ciascuno. Scheda informativa (cittadinanza art 5_matrimonio).pdf 40,38 kB

Nota
La Legge 1° dicembre 2018, n. 132, il cosiddetto “Decreto sicurezza e immigrazione”, stabilisce che per la concessione della cittadinanza italiana per matrimonio, le persone che non hanno firmato l’accordo di integrazione o che non sono in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo devono dimostrare un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Prevista inoltre la revoca della cittadinanza (acquisita per matrimonio o naturalizzazione o concessa allo straniero nato e residente in Italia fino alla maggiore età) in caso di condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione.

INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ISTANZA

  • le residenze storiche in Italia; (chiedere le date ai Comuni dove si è stati residenti, anche telefonicamente);
  • la data di primo ingresso ed ultimo rientro in Italia ed eventuali movimenti migratori negli anni;
  • la composizione del nucleo familiare (nome cognome, data e luogo di nascita – portare codice fiscale);
  • la data della naturalizzazione o del riacquisto della cittadinanza italiana o del riconoscimento della cittadinanza italiana;
  • la data del matrimonio e il Comune di trascrizione dell’atto (è importante sapere anche la data di trascrizione);
  • la propria posizione giudiziaria in Italia; (se si hanno dubbi richiedere in Tribunale la Visura penale, gratuita e il Certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso, questo ultimo a pagamento);
  • Dati del titolo di soggiorno

Gli atti di cui ai punti 1) - 2) dovranno essere legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.
Chi è stato dichiarato rifugiato e non può produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale, può allegare un atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesta la posizione giudiziaria nel Paese di origine.

Accesso al Portale servizi cittadinanza del ministero dell'Interno

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Pubblicato il: Giovedì, 04 Ottobre 2018 - Ultima modifica: Mercoledì, 08 Febbraio 2023

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