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La richiesta si presenta all’Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia.

Legge n. 91 del 1992

Il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti. In particolare è previsto ai soggetti che hanno perso la cittadinanza italiana a seguito dei Trattati di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 nonché ai loro discendenti, in presenza dei seguenti requisiti:

(a) nell’ipotesi in cui all’art. 17 bis comma 1 lettera a)

  • cittadinanza italiana e residenza nei territori ceduti alla ex Jugoslavia alla data di entrata in vigore dei Trattati di Parigi e di Osimo
  • perdita della cittadinanza italiana per effetto degli anzidetti Trattati
  • appartenenza al gruppo linguistico italiano

(b) nell’ipotesi di cui all’art. 17 bis comma 1 lettera b)

  • documentazione comprovante la diretta discendenza del richiedente dai soggetti di cui alla lettera a) e conoscenza della lingua e cultura italiane

L’istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è presentata all’Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. In ambedue le ipotesi l’istanza, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione interministeriale, istituita presso il ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Soggiornare in Italia in attesa del riacquisto della cittadinanza

La legge prevede che il cittadino/a in attesa dell’acquisto della cittadinanza può ottenere un permesso che lo/la autorizza a soggiornare fino al termine del procedimento. Il permesso va chiesto alla Questura di Trento tramite l'Ufficio postale abilitato, presentando domanda su apposito modulo (kit).

Con la Ricevuta spedizione kit, il Passaporto e la Documentazione attestante l'avvio del procedimento di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana si può iscriversi al Servizio sanitario all'Azienda sanitaria competente per territorio. Una volta ottenuto il Permesso di soggiorno si dovrà chiedere o rinnovare, rispettivamente entro 20 o 60 giorni dal rilascio del permesso, l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente al proprio Comune di dimora abituale in provincia di Trento.

Per ottenere il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza è necessario:

  1. essere già autorizzati a permanere in Italia con altro permesso di soggiorno, anche di breve periodo (ad esempio, un permesso di soggiorno per motivo di affari o turismo, per un soggiorno fino a 90 giorni),
  2. iscriversi nel registro delle persone residenti nel Comune italiano in cui si abita e si intende soggiornare in futuro e lì presentare la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 370 del 14.12.2000 (per chi entra con visto per breve soggiorno o senza visto, il Ministero ha precisato che l'iscrizione di residenza può essere accolta, si veda la circolare del Ministero dell'Interno del 13.6.2007), oppure
  3. dimostrare di avere iniziato il procedimento di acquisto della cittadinanza in Italia o all’estero con una dichiarazione dell'autorità consolare italiana,
  4. avere un’alloggio in Italia per il tempo che si intende rimanere,
  5. avere mezzi economici sufficienti per mantenersi.

La legge afferma chiaramente che il titolare del permesso per motivo di attesa della cittadinanza hanno l’obbligo di iscriversi (gratuitamente) al Servizio Sanitario Nazionale (art. 34 c. 1 lettera b del decreto legislativo n. 286/98).

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Pubblicato il: Giovedì, 04 Ottobre 2018 - Ultima modifica: Venerdì, 20 Marzo 2020

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