La richiesta si presenta all’Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia.

La richiesta si presenta all’Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia.
Legge n. 91 del 1992
Il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti. In particolare è previsto ai soggetti che hanno perso la cittadinanza italiana a seguito dei Trattati di Parigi del 10/02/1947 e di Osimo del 10/11/1975 nonché ai loro discendenti, in presenza dei seguenti requisiti:
(a) nell’ipotesi in cui all’art. 17 bis comma 1 lettera a)
(b) nell’ipotesi di cui all’art. 17 bis comma 1 lettera b)
L’istanza intesa ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana è presentata all’Autorità diplomatico-consolare italiana se il richiedente risiede all’estero oppure all’Ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiede in Italia. In ambedue le ipotesi l’istanza, unitamente a documentazione idonea a comprovare i requisiti di cui sopra, va trasmessa alla Commissione interministeriale, istituita presso il ministero dell’Interno, che esprime il proprio parere in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge.
Soggiornare in Italia in attesa del riacquisto della cittadinanza
La legge prevede che il cittadino/a in attesa dell’acquisto della cittadinanza può ottenere un permesso che lo/la autorizza a soggiornare fino al termine del procedimento. Il permesso va chiesto alla Questura di Trento tramite l'Ufficio postale abilitato, presentando domanda su apposito modulo (kit).
Con la Ricevuta spedizione kit, il Passaporto e la Documentazione attestante l'avvio del procedimento di concessione o riconoscimento della cittadinanza italiana si può iscriversi al Servizio sanitario all'Azienda sanitaria competente per territorio. Una volta ottenuto il Permesso di soggiorno si dovrà chiedere o rinnovare, rispettivamente entro 20 o 60 giorni dal rilascio del permesso, l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente al proprio Comune di dimora abituale in provincia di Trento.
Per ottenere il permesso di soggiorno per attesa cittadinanza è necessario:
La legge afferma chiaramente che il titolare del permesso per motivo di attesa della cittadinanza hanno l’obbligo di iscriversi (gratuitamente) al Servizio Sanitario Nazionale (art. 34 c. 1 lettera b del decreto legislativo n. 286/98).