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Nulla osta al ricongiungimento familiare per il lavoratore subordinato

Può richiedere il ricongiungimento familiare il cittadino straniero, titolare del permesso di soggiorno UE di lungo periodo o di un permesso di soggiorno con durata non inferiore ad un anno per lavoro, per asilo politico o protezione sussidiaria, per studio, per motivi religiosi, per motivi familiari e per attesa cittadinanza. Si possono ricongiungere: il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, con consenso dell'altro genitore; figli maggiorenni a carico, qualora non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza; genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute documentati.
NB: Nel caso di ricongiungimento dei genitori ultra-sessantacinquenni si ricorda che per la domanda di permesso di soggiorno per famiglia entro 8 giorni dall’ingresso in Italia è necessario presentare anche l’assicurazione sanitaria o altro titolo per garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale.

Per compilare la pratica è necessario essere in possesso di PEC e SPID. La domanda può essere compilata autonomamente accedendo con il proprio SPID al sito del ministero dell’interno (SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE)

https://portaleservizi.dlci.interno.it

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Pubblicato il: Mercoledì, 07 Novembre 2018 - Ultima modifica: Martedì, 27 Febbraio 2024

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