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Assunzione e richiesta permesso di soggiorno

Il lavoratore e il datore di lavoro si devono recare entro otto giorni lavorativi presso il Cinformi per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno

Una volta arrivato in Italia, il lavoratore e il datore di lavoro si devono recare entro otto giorni lavorativi presso il Cinformi (Via Lunelli, 4 a Trento – 3° Piano) per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

TALE SOTTOSCRIZIONE E’ NECESSARIA AI FINI DELLA VALIDITA’ DELL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E CONSEGUENTEMENTE DEL SOGGIORNO IN ITALIA DELLO STRANIERO E ASSOLVE ALLA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DI ASSUNZIONE

Il datore di lavoro si deve presentare al CINFORMI con:
1. NULLA OSTA AL LAVORO in fotocopia
2. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO valido

Il lavoratore si deve presentare al CINFORMI con:
1. PASSAPORTO (FOTOCOPIA COMPLETA - NO PAGINE BIANCHE)
2. MARCA DA BOLLO DA 16,00 Euro

ATTENZIONE: IN MANCANZA DI TALE DOCUMENTAZIONE NON SARA’ POSSIBILE LA CONSEGNA DELLA RICHIESTA DI PERMESSO DI SOGGIORNO ALLO STRANIERO!!!

Il Cinformi stampa i contratti di soggiorno facendoli sottoscrivere alle parti, la richiesta di permesso di soggiorno che consegna al lavoratore straniero. Lo stesso giorno lo straniero dovrà recarsi presso un ufficio postale abilitato per spedire la richiesta di permesso di soggiorno alla Questura di Trento, consegnatagli dal Cinformi. Lo sportello postale rilascia una ricevuta (assicurata) che abilita lo straniero a soggiornare liberamente sul territorio nazionale e a iniziare l’attività lavorativa.

IN ALTERNATIVA ALLA SUDDETTA PROCEDURA il datore di lavoro, invece di recarsi personalmente al Cinformi con il lavoratore, può compilare il contratto di soggiorno (su modello allegato a questa notizia), sottoscriverlo e, allegando fotocopia di un documento di identità, farlo pervenire in triplice copia al Cinformi, oppure via Pec all’indirizzo cinformi@pec.provincia.tn.it prima che il lavoratore entri sul territorio nazionale. Il datore di lavoro farà la dovuta attenzione a riportare sul contratto di soggiorno i medesimi dati contenuti nel nulla osta.

L’inizio del rapporto di lavoro decorre automaticamente dal giorno successivo alla data della sottoscrizione del contratto di soggiorno da parte del lavoratore presso il Cinformi. Per quanto riguarda modifiche e cessazione, la comunicazione dovrà essere effettuata a cura del datore di lavoro al Centro per l’Impiego, entro cinque giorni dal termine del rapporto lavorativo.

ATTENZIONE: Il datore di lavoro che non fosse più interessato all’assunzione del lavoratore, per qualsiasi motivo, deve immediatamente (e comunque prima che lo straniero chieda il visto d’ingresso per l’Italia) riconsegnare il nulla osta eventualmente già ritirato in originale allo sportello del Servizio Lavoro della Provincia, al fine dell’annullamento della richiesta e della conseguente comunicazione di chiusura dell’istanza al competente Consolato.

La procedura per la conclusione dell'iter amministrativo di competenza dello Sportello unico immigrazione della Provincia, è stata definita dal Servizio Lavoro della Provincia autonoma di Trento, responsabile dello Sportello unico per il rilascio delle autorizzazioni all'ingresso dei lavoratori stagionali non comunitari in Trentino, in accordo col Cinformi.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@cinformi.it.

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Pubblicato il: Mercoledì, 17 Ottobre 2018 - Ultima modifica: Venerdì, 25 Giugno 2021

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