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Modalità d'ingresso

Il cittadino straniero può entrare in Italia se è in grado di documentare il motivo del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno sia per rientrare nel Paese di provenienza, tranne i casi di ingresso per motivi di lavoro.

Modalità d'ingresso
a. Per entrare in Italia è necessario essere in possesso di:

  • un passaporto o un documento equipollente;
  • un visto d’ingresso (per gli stati e per le tipologie per i quali è richiesto);
  • adeguati mezzi di sussistenza (quando richiesti, come nel caso del visto d’ingresso per studio);
  • la documentazione della motivazione che giustifica il viaggio;

Non devono esservi inoltre cause ostative: non è ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (patteggiamento), per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale (delitti che consentono l’arresto in flagranza) ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite (art. 4, comma 3, D.lgs. 286/98).

b. Ingresso per visite, affari, turismo e studio.

La legge n. 68 del 2007 stabilisce che per soggiornare in Italia non è richiesto il permesso di soggiorno quando il soggiorno abbia una durata non superiore a tre mesi ed avvenga per uno dei seguenti motivi: visite, affari, turismo e studio. Il testo di legge precisa inoltre che il termine di durata per cui è consentito il soggiorno è quello indicato nel visto di ingresso, ove richiesto. In sostituzione della richiesta di permesso di soggiorno, viene introdotta una dichiarazione di presenza sottoscritta dallo straniero (non comunitario) quale titolo sufficiente alla permanenza in Italia per brevi periodi.

La dichiarazione va presentata entro otto giorni lavorativi alla Questura della provincia in cui ci si trova. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di presenza e salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, è prevista l’espulsione amministrativa. La medesima sanzione si applica anche qualora lo straniero, pur avendo presentato la dichiarazione di presenza, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi (o il termine minore eventualmente stabilito nel visto di ingresso).

La circolare n. 32, emanata dal Ministero dell’Interno il 13 giugno 2007, stabilisce che la dichiarazione di presenza resa alla Questura costituisce titolo sufficiente ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis”. Nella circolare si precisa inoltre che “ugualmente si ritiene, per le pregresse richieste di permesso di soggiorno per turismo, presentate tramite gli uffici postali, che la ricevuta di presentazione della istanza rilasciata dall’ufficio postale possa costituire idoneo documento al fine di ottenere l’iscrizione anagrafica tesa al riacquisto della cittadinanza”.

c. Ingressi per lavoro e per ricongiungimento familiare

Come previsto dall'art. 22 del T.U. sull'Immigrazione, il d.P.R. 334/2004 ha definito le modalità di funzionamento dello Sportello Unico per l'Immigrazione. Questo soggetto deve curare le procedure di richiesta d'ingresso dei lavoratori stranieri nonché dei famigliari da ricongiungere.

INGRESSO PER LAVORO
Per lavorare in Italia è necessario ottenere un visto di ingresso per lavoro. Per ottenere il visto di ingresso il datore di lavoro deve ottenere per ogni lavoratore che risiede all'estero, una speciale autorizzazione denominata "Nulla osta al lavoro". Per chiedere l'autorizzazione è necessario che ci siano le cosiddette “quote di ingresso”definite con un apposito “decreto flussi”, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Normalmente le quote vengono decise ogni anno.
Dal 2007 le richieste devono essere inviate esclusivamente per via telematica, registrandosi sul sito del Ministero dell'Interno . Le domande di Nulla osta vengono valutate dagli sportelli unici per l'immigrazione presso le prefetture (in Trentino dal Servizio lavoro), e viene stilata una graduatoria in base al giorno e all'ora di spedizione. La procedura prevede anche l'ottenimento di un nulla osta da parte della Questura.
Il visto d’ingresso è un’autorizzazione rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane dello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero, che viene apposta sul passaporto e consente al cittadino straniero di entrare in Italia. Entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso lo straniero deve richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno della tipologia indicata dal visto d’ingresso.

INGRESSO PER LAVORO IN CASI PARTICOLARI (art. 27 del T.U.)
Personale altamente specializzato, dirigenti, lettori universitari e professori universitari, ricercatori, traduttori, interpreti, lavoratori distaccati per addestramento, infermieri, marittimi, sportivi ed atleti nonché lavoratori dello spettacolo possono ottenere uno speciale visto d’ingresso per lavoro (sulla base dell’art. 27 del D.Lgs. n. 286/1998). Tale visto viene concesso (al di fuori delle normali quote d’ingresso per lavoro previste con il decreto flussi annuale) previo Nulla Osta al lavoro rilasciato su richiesta del datore di lavoro.

INGRESSO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE
Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 286/1998, lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni; figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il proprio consenso; ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni; i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli; figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale; genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

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Pubblicato il: Mercoledì, 26 Settembre 2018 - Ultima modifica: Lunedì, 02 Marzo 2020

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