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Esenzione ticket sanitario per gli sfollati dall'Ucraina inoccupati

26/05/2022

In vigore fino al 31 dicembre 2022

I soggetti destinatari delle misure di protezione temporanea, dal momento della presentazione della relativa domanda di permesso di soggiorno, hanno accesso all’assistenza sanitaria da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale italiano in regime di esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria, se non svolgono alcuna attività lavorativa. Questo è quanto dispone l’ordinanza del dipartimento della Protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022, contenente nuove disposizioni per garantire l’accoglienza delle presone in fuga dalla guerra in Ucraina.L’esenzione viene rilasciata al richiedente al momento dell’attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta e ha durata dal 4 marzo al 31 dicembre 2022. Si ricorda che la richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea garantisce l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, attraverso l’iscrizione nelle Asl di domicilio. Per "domicilio" si intende l'indirizzo indicato nella richiesta di permesso. L’iscrizione si effettua solitamente in un ufficio o presso uno sportello, chiamato “scelta e revoca del medico”. Nella stessa sede è possibile scegliere il medico di famiglia e/o il pediatra per i minori. Per la provincia di Trento il riferimento per la scelta del medico di base è l’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss): cambio o prima scelta del medico o del pediatra. Ogni medico di famiglia o pediatra scelto ha un ambulatorio e deve garantire, gratuitamente, le visite di medicina generale, in orari e giorni stabiliti. È necessario rivolgersi al medico e al pediatra per ogni prescrizione specialistica e farmaceutica. Le medicine prescritte dal medico sono fornite dalle farmacie. La nuova ordinanza prevede, inoltre, la proroga fino al 31 maggio 2022 delle disposizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022, in scadenza al 30 aprile 2022. Si tratta delle disposizioni che prevedono, in particolare, l’obbligo di  sottoporsi a test SARS-CoV-2 molecolare o rapido entro 48 ore dall’ingresso nel territorio italiano.

Ordinanza della protezione civile
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Pubblicato il: Giovedì, 26 Maggio 2022 - Ultima modifica: Martedì, 31 Maggio 2022

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