Vai menu di sezione

Minori non accompagnati

minori

Si definisce minore straniero non accompagnato (MSNA) “il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”. 

Pertanto, il MSNA in quanto minore non accompagnato, secondo la normativa vigente deve essere collocato in luogo sicuro ai sensi dell’art 403 del cc. I MSNA godono degli stessi diritti in materia di protezione dei minori italiani e comunitari. Di seguito si richiamano sinteticamente le tutele che la normativa vigente riserva ai MSNA:
• divieto di respingimento alla frontiera;
• divieto di espulsione, tranne che per ragioni di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e, comunque, solo in assenza di rischio di danno grave per il minore e in seguito alla decisione del Tribunale per i Minorenni, che deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni;
• accoglienza: la tempestiva individuazione, sia in caso di rintraccio di MSNA sul territorio sia in caso di sbarco, di soluzioni di accoglienza idonee e dedicate allo specifico target, è fondamentale per l’attivazione dei servizi e delle tutele previsti dalla normativa vigente. Nelle more dell’esito delle procedure d’identificazione, l’accoglienza del minore è garantita in strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge;
• identificazione: l’identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore se già nominato o del tutore provvisorio o dai loro delegati, solo dopo che è stata garantita allo stesso minore un'immediata assistenza umanitaria;
• accertamento dell’età: qualora sussista un dubbio circa l’età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. L'intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga. Qualora permangano dubbi fondati in merito all’età dichiarata da un minore straniero non accompagnato è previsto che l’accertamento dell’età, del quale sia il minore sia l’esercente i poteri tutelari devono essere adeguatamente informati, venga disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, ed effettuato ai sensi del “Protocollo multidisciplinare per la determinazione dell’età dei minori stranieri non accompagnati” approvato il 9 luglio 2020. Qualora disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, l’accertamento dell’età è condotto da professionisti adeguatamente formati, alla presenza di un mediatore culturale, con modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta, del genere e del sesso, dell’integrità fisica e psichica della persona, e con garanzie per il presunto minore di informativa sulla procedura, anche con l’ausilio del mediatore culturale, e possibilità di impugnativa. Qualora, anche dopo l’accertamento, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge;
• informativa: durante la prima accoglienza i MSNA dovranno ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale;
• primo colloquio e cartella sociale, colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione, incluse eventuali vulnerabilità. In seguito al colloquio, il personale qualificato della struttura di accoglienza compila un'apposita cartella sociale, evidenziando elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato. La cartella sociale è trasmessa al Servizio Sociale di Cinformi e alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni;
• affidamento familiare quale misura prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza;
• rimpatrio assistito e volontario, disposto dal Tribunale per i Minorenni, sentiti il minore e il tutore, previe indagini familiari nel Paese di origine;
• permessi di soggiorno per minore età o per motivi familiari per i MSNA, per i quali sono vietati il respingimento o l’espulsione;
• tutela, con l’introduzione dell’elenco dei tutori volontari per l’infanzia e l’adolescenza presso ogni Tribunale per i Minorenni, a cui possono essere iscritti privati cittadini selezionati e adeguatamente formati dai garanti regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
• accesso di tutti i MSNA, indipendentemente dalla richiesta di asilo, nell’ambito del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROMI) ora denominato Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI);
• al compimento della maggiore età, possibilità di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura;
• possibilità di affidamento ai servizi sociali, non oltre il 21° anno di età, su disposizione del Tribunale per i Minorenni, di quanti, al compimento della maggiore età, necessitino di un supporto prolungato volto al buon esito del percorso di inserimento sociale;
• diritto alla salute e all’istruzione;
• diritto all’ascolto nei procedimenti;
• diritto all’assistenza legale e al gratuito patrocinio;
• possibilità, per i minori richiedenti protezione internazionale, che la relativa domanda sia presentata dal tutore o, nelle more della nomina di quest’ultimo, dal responsabile della struttura di accoglienza. Si rammenta che l’intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il minore o presunto tale abbia espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale ovvero quando un’esigenza di protezione internazionale emerga;
• intervento in giudizio delle associazioni di tutela.   

Pubblicato il: Giovedì, 29 Novembre 2018 - Ultima modifica: Martedì, 09 Maggio 2023

Valuta questo sito

torna all'inizio del contenuto