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Si può chiedere di acquistare la cittadinanza italiana dopo un periodo di residenza che varia da 3 a 10 a seconda della condizione giuridica del cittadino straniero.

Panorama di Trento

I cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere, ai sensi dell’art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, comma 1, e successive modifiche e integrazioni (comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n.94 e alla Legge 1° dicembre 2018, n. 132, il cosiddetto “Decreto sicurezza e immigrazione”), la cittadinanza italiana che verrà concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Interno.

AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 91, LA CITTADINANZA ITALIANA PUO' ESSERE CONCESSA:
a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini italiani per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);
b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;
c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA 
1) estratto di nascita del paese di origine; (originale e copia digitale – scansionata su un unico file)
2) certificato penale del paese di origine e di eventuali paesi terzi; (originale e copia digitale – scansionata su un unico file)
3) ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 da effettuarsi sul conto corrente postale n.809020 intestato al Ministero dell’Interno D.L.C.L. - causale: Cittadinanza; (originale e copia digitale – scansionata)
4) documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità o passaporto). (copia digitale – scansionata su un unico file)
5) certificato di adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) solo nel caso delle persone che non hanno firmato l’accordo di integrazione o che non sono in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Attenzione: 
Prima di iniziare la procedura acquistare una marca da bollo da 16 euro perché è necessario inserire il codice identificativo della marca nell'apposito campo on line.
I documenti scansionati devono essere in BIANCO E NERO, formato PDF, ogni documento (anche se più pagine) su un solo file e massimo 4MB ciascuno.    scheda informativa cittadinanza per residenza.pdf  41,52 kB

COME PRESENTARE LA DOMANDA:

La domanda si presenta online collegandosi all'indirizzo 
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/servizi-online   raggiungerà il portale a cui dovrà registrarsi tramite SPID seguendo le modalità indicate. 
Il termine di definizione dei procedimenti è di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda. 

INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA COMPILAZIONE DELL'ISTANZA

  • le residenze storiche in Italia; (chiedere le date ai Comuni dove si è stati residenti, anche telefonicamente);
  • importi dei redditi degli ultimi tre anni (come da Certificazione Unica, 730, Modello Unico (se non si ha reddito proprio si possono indicare i redditi dei familiari conviventi ); Il reddito senza persone a carico deve essere di 8.263,31 l'anno, mentre il reddito con coniuge a carico deve essere di 11.362,05 l'anno più 516 euro per ogni altra persona. 
  • la data di primo ingresso ed ultimo rientro in Italia ed eventuali movimenti migratori negli anni;
  • la composizione del nucleo familiare; (nome, cognome, data e luogo di nascita – portare codice fiscale)
  • Dati del titolo di soggiorno
  • la propria posizione giudiziaria in Italia; (se si hanno dubbi richiedere in Tribunale la Visura penale, gratuita e il Certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso, questo ultimo a pagamento);

Gli atti di cui ai punti 1) - 2) dovranno essere legalizzati dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall’Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l’atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.
Chi è stato dichiarato rifugiato e non può produrre l'estratto dell'atto di nascita e/o il certificato penale, può allegare un atto di notorietà in sostituzione dell'atto di nascita e una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesta la posizione giudiziaria nel Paese di origine.

Nota
La Legge 1° dicembre 2018, n. 132, il cosiddetto “Decreto sicurezza e immigrazione”, prevede la revoca della cittadinanza (acquisita per matrimonio o naturalizzazione o concessa allo straniero nato e residente in Italia fino alla maggiore età) in caso di condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione.

Accesso al Portale servizi cittadinanza del ministero dell'Interno

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Pubblicato il: Giovedì, 04 Ottobre 2018 - Ultima modifica: Mercoledì, 08 Febbraio 2023

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