Permesso di soggiorno UE protezione internazionale (asilo)
Il cittadino immigrato non comunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni (che vengono conteggiati dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in questura), titolare di un permesso di soggiorno per protezione internazionale (asilo) in corso di validità che dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei famigliari, con un contratto di lavoro, può chiedere alla Questura competente il "Permesso di soggiorno UE" per soggiornanti di lungo periodo, compilando l’apposito kit postale. Il "Permesso di soggiorno UE" - che è a tempo indeterminato - può essere richiesto anche per il coniuge
e per i figli minori ultraquattordicenni conviventi (i figli minori di 14 anni sono inseriti nel Permesso di soggiorno UE del/dei genitore/i). Il coniuge e i figli minori ultraquattordicenni conviventi devono compilare un proprio modulo 1 (vedi permesso UE famiglia).
Nota: Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cinque anni e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. La richiesta di aggiornamento del permesso per protezione internazionale si deve fare attraverso l’ufficio postale.