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Internship agreement

Internship agreement for the benefit of foreign national not belonging to the European Union and resident abroad (art. 3, paragraph 2, d.m. of 22 March 2006)

1. Il tirocinio formativo e di orientamento a favore di persone straniere residenti all’estero non costituisce rapporto di lavoro.

 2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

 3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa/struttura del soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

  • il nominativo del tirocinante;
  • i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
  • durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/struttura;
  • le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
  • il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia;
  • la copertura assicurativa per il tirocinante riguardo a infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile per danni causati a terzi;
  • l’indennità di partecipazione a favore del tirocinante;
  • gli obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante.

 4. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata.

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Published: Tuesday 16 October 2018 - Last modify: Wednesday 14 October 2020

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