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Schema riassuntivo Decreto Flussi 2023-2025

I termini per la presentazione delle domande:

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi decorrono per l’anno 2023:

a) Lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo:

  • Dalle ore 9.00 del 60° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto fino a esaurimento delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023 per le quote dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
  • Dalle ore 9.00 del 62° giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023 per gli ingressi con quei Paesi che hanno stipulato precisi accordi come specificato successivamente nella scheda.

b) Lavoro stagionale: dalle ore 9.00 del 70° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto fino a esaurimento delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;

I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell’ambito delle quote decorrono, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9.00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la ripartizione per ambiti, fino a esaurimento o, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Pubblicato il 27 settembre in GU. Per le quote del 2023, potranno essere inviate:

  • dal 2 dicembre, per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
  • dal 4 dicembre per gli altri lavoratori subordinati non stagionali;
  • dal 12 dicembre per i lavoratori stagionali.
Ingressi COMPLESSIVI nell’ambito delle quote:

Sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote complessive: 136.000 unità per l’anno 2023; 151.000 unità per l’anno 2024; 165.000 unità per l’anno 2025.

Ingressi nell’ambito delle quote per LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE E PER LAVORO AUTONOMO

I settori sono quelli dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori, degli elettricisti e degli idraulici.

  • 53.450 unità per l’anno 2023, di cui 52.770 per lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
  • 61.950 unità per l’anno 2024, di cui 61.250 per lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
  • 71.450 unità per l’anno 2025, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.
I Paesi terzi
  1. Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina: 25.000 unità nel 2023, 25.000 unità nel 2024 e 25.000 unità nel 2025;
  2. altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: 12.000 unità nel 2023, 20.000 unità nel 2024 e 28.000 unità nel 2025.
  3. lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela, entro le seguenti quote: 100 unità nel 2023, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo; 100 unità nel 2024, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo; 100 unità nel 2025, di cui 90 per lavoro subordinato e 10 per lavoro autonomo;
  4. apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, entro le seguenti quote: 200 unità nel 2023, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo; 200 unità nel 2024, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo; 200 unità nel 2025, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo.

Una quota specifica è inoltre riservata al SETTORE DELL’ASSISTENZA FAMILIARE E SOCIO-SANITARIA: 9.500 unità nel 2023, 9.500 unità nel 2024 e 9.500 unità nel 2025.

Un’altra quota alla CONVERSIONE IN PERMESSI DI SOGGIORNO per lavoro subordinato di:

  1. permessi di soggiorno per lavoro stagionale entro le seguenti quote: 4.000 unità nel 2023, 4.000 unità nel 2024 e 5.000 unità nel 2025;
  2. permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea, entro le seguenti quote: 100 unità nel 2023, 100 unità nel 2024 e 100 unità nel 2025.
  3. Una quota ancora per la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea entro le seguenti quote: 50 unità nel 2023, 50 unità nel 2024 e 50 unità nel 2025.

Infine, è consentito, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, L’INGRESSO IN ITALIA PER MOTIVI DI LAVORO AUTONOMO, nell’ambito delle quote sopraindicate, di n. 500 cittadini stranieri residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie:

  1. imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
  2. liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
  3. titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
  4. cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
Ingressi nell’ambito delle quote per lavoro stagionale

I settori sono quelli agricolo e turistico-alberghiero: 82.550 unità per l’anno 2023; 89.050 unità per l’anno 2024; 93.550 unità per l’anno 2025.

Le quote sono riservate ai lavoratori cittadini di:

  1. Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina: 25.000 unità nel 2023, 25.000 unità nel 2024 e 25.000 unità nel 2025;
  2. Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria: 8.000 unità nel 2023, 12.000 unità nel 2024 e 14.000 unità nel 2025;
  3. Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari entro le seguenti quote: 2.500 unità nel 2023, 3.000 unità nel 2024 e 3.500 unità nel 2025;
  4. apolidi e a rifugiati riconosciuti dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito entro le seguenti quote: 50 unità nel 2023, 50 unità nel 2024 e 50 unità nel 2025.
  5. 2.000 unità all’anno per i lavoratori stranieri, che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Per il settore agricolo, è inoltre riservata prioritariamente una quota di 40.000 unità nel 2023, 41.000 unità nel 2024 e 42.000 unità nel 2025 di lavoratori stranieri, le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro della Confederazione nazionale coltivatori diretti, della Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale dell’agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell’Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane e Associazione generale cooperative italiane).

Per il settore turistico, è inoltre riservata prioritariamente una quota di 30.000 unità nel 2023, 31.000 unità nel 2024 e 32.000 unità nel 2025 di lavoratori stranieri, le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale.

La richiesta di personale al Centro per l’Impiego: non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all’estero.
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Published: Wednesday 18 October 2023

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