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Permesso di soggiorno UE per lavoro (cod. 09) (ex Carta di soggiorno)

Il cittadino immigrato non comunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni (verificare in Questura la data di rilascio del primo permesso di soggiorno (non stagionale), titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità che dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio, pari ad almeno l'importo dell’assegno sociale annuo (per il 2021 di 5.983,64 euro), può chiedere prima della scadenza del permesso di soggiorno, alla Questura competente il "Permesso di soggiorno UE" per soggiornanti di lungo periodo (ex Carta di soggiorno), compilando l’apposito kit postale. Non può chiedere il Permesso di soggiorno UE lo straniero che soggiorna per motivi di studio o formazione professionale, o è titolare di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal D. Lgs. 286/1998 e dal suo Regolamento di attuazione. Nota: Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cinque anni e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

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Published: Wednesday 26 September 2018 - Last modify: Tuesday 10 January 2023

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