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Glossario

lavagna

Figli minori

  • figli con età inferiore ai 18 anni

     

Flussi

  • numero di persone straniere che possono entrare in Italia in base ad un particolare provvedimento del Presidente del consiglio dei ministri che, a cadenza almeno annuale, fissa il tetto numerico massimo di ingressi in Italia (le "quote") da parte di cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato, autonomo, e il numero di permessi di soggiorno per motivi di studio che possono essere convertiti in permessi per lavoro.

     

Foglio di via

  • provvedimento con il quale l’autorità giudiziaria dispone l’allontanamento di un cittadino straniero dal territorio del paese di una persona sospetta di attività illecite, di colui che, pur avendo il visto d'ingresso, si è trattenuto nel territorio dello stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto (8 giorni dall'arrivo) o nel caso in cui lo stesso permesso sia stato annullato o sia scaduto da più di 60 giorni senza che lo straniero ne abbia chiesto il rinnovo. Dal momento della consegna del foglio di via il cittadino straniero ha 15 giorni di tempo per lasciare l'Italia.

     

Front office (attività di)

  • attività di sportello che si svolge a contatto diretto con il pubblico

     

Idoneità alloggiativa (certificato)

  • Il certificato di idoneità alloggiativa, rilasciato dai Comuni o dalla Asl competente territorialmente è il documento richiesto dalla legge per attestare che l’abitazione in cui alloggia una persona immigrata in Italia è idonea ad ospitare il richiedente e i suoi familiari o altri ospiti, siano questi già conviventi o in via di ricongiungimento.

     

Idoneità alloggiativa (certificato)

  • Il certificato di idoneità alloggiativa, rilasciato dai Comuni o dalla Asl competente territorialmente è il documento richiesto dalla legge per attestare che l’abitazione in cui alloggia una persona immigrata in Italia è idonea ad ospitare il richiedente e i suoi familiari o altri ospiti, siano questi già conviventi o in via di ricongiungimento.

     

Ingresso

  • L’ingresso nel territorio italiano è consentito soltanto agli stranieri che si presentano attraverso un valico di frontiera; siano in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere; abbiano un visto di ingresso o di transito, nei casi in cui è richiesto; non siano segnalati al sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione; non siano considerati pericolosi per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali; dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostentamento (vedi tabella) e abbiano a disposizione la somma necessaria al rimpatrio, eventualmente dimostrabile con l’esibizione del biglietto di ritorno; gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari. Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti può essere respinto alla frontiera. Il provvedimento può essere attuato dalle Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso o di transito. Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno. Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l’apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera. Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall’ingresso, al questore della provincia in cui si trova. Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all’albergatore e sottoscritta dallo straniero.La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all’albergatore e sottoscritta dallo straniero.La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. L’inosservanza da parte dello straniero della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne determina l’espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d’ingresso.

     

Ingresso

  • L’ingresso nel territorio italiano è consentito soltanto agli stranieri che si presentano attraverso un valico di frontiera; siano in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere; abbiano un visto di ingresso o di transito, nei casi in cui è richiesto; non siano segnalati al sistema informativo Schengen ai fini della non ammissione; non siano considerati pericolosi per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali; dimostrino di avere mezzi finanziari per il loro sostentamento (vedi tabella) e abbiano a disposizione la somma necessaria al rimpatrio, eventualmente dimostrabile con l’esibizione del biglietto di ritorno; gli stranieri in ingresso sono sottoposti ai controlli di frontiera, doganali, valutari e sanitari. Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti può essere respinto alla frontiera. Il provvedimento può essere attuato dalle Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso o di transito. Gli stranieri che vengono in Italia per visite, affari, turismo e studio per periodi non superiori ai tre mesi, non devono chiedere il permesso di soggiorno. Per lo straniero che proviene da Paesi che non applicano l’Accordo di Schengen l’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza è soddisfatto con l’apposizione del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio al momento del controllo di frontiera. Invece, lo straniero che proviene da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen dovrà presentare la dichiarazione di presenza, entro otto giorni dall’ingresso, al questore della provincia in cui si trova. Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all’albergatore e sottoscritta dallo straniero.La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. Per chi alloggia in strutture alberghiere costituirà dichiarazione di presenza copia della dichiarazione resa all’albergatore e sottoscritta dallo straniero.La copia di queste dichiarazioni sarà consegnata allo straniero per essere esibita ad ogni richiesta da parte degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. L’inosservanza da parte dello straniero della procedura indicata, salvo i casi di forza maggiore, ne determina l’espulsione; questa sanzione sarà applicata anche nel caso in cui lo straniero si sia trattenuto in Italia oltre i tre mesi o il minor termine stabilito nel visto d’ingresso.

     

INPS

  • Istituto Nazionale Previdenza Sociale - E' il più grande ente previdenziale italiano. Sono assicurati all'INPS la quasi totalità dei lavoratori dipendenti del settore privato ed alcuni del settore pubblico, così come la maggior parte dei lavoratori autonomi.

     

Irregolare

  • è lo straniero che risiede in un paese senza possedere un permesso di soggiorno valido. Solo apparentemente irregolare coincide con clandestino: l'illegalità del clandestino riguarda l'ingresso, quella dell'irregolare concerne la permanenza. Infatti mentre il primo è entrato in Italia già in una situazione di illegalità eludendo il controllo delle autorità di polizia, il secondo può essere entrato in un paese regolarmente, ad esempio con un visto turistico, e poi esservi rimasto alla scadenza del visto in mancanza della possibilità di un rinnovo.

     

Pubblicato il: Mercoledì, 27 Giugno 2018 - Ultima modifica: Sabato, 12 Gennaio 2019

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