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Le linee guida in materia di tirocini

Le linee guida sono state approvate nel 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

Per l’ingresso dall’estero dei cittadini stranieri residenti all'estero interessati a svolgere tirocini in Italia è necessario ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti di quote periodicamente determinate. Gli ingressi per tirocini formativi, infatti, pur avvenendo al di fuori delle quote annualmente stabilite dal decreto-flussi, sono tuttavia possibili solo nell’ambito di un determinato contingente, triennalmente stabilito con un decreto interministeriale.

Nel documento vengono precisate questioni importanti quali:
•la definizione dei possibili destinatari dei tirocini, ovvero le persone straniere residenti all’estero che attestano un percorso di formazione da completare con il tirocinio in Italia, inclusi i disoccupati e inoccupati;
•la durata: il tirocinio per persone straniere residenti all’estero deve di regola avere una durata minima di almeno tre mesi e non può essere superiore a dodici mesi, comprese eventuali proroghe. Il tirocinio deve essere attivato entro 15 giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno;
•gli obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante. In aggiunta agli obblighi ordinari, il soggetto ospitante ha anche quello di fornire al tirocinante idoneo alloggio e vitto. Le spese di vitto e alloggio non possono venire comprese nell’indennità di partecipazione stabilita nelle normative regionali a favore del tirocinante, dovendo venire calcolate a parte;
•la tipologia dei tirocini attivabili. A favore delle persone straniere residenti all’estero possono venire attivati tirocini “funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale”. La sussistenza di tale requisito va accertata dai competenti uffici regionali o provinciali in sede di istruttoria per l’apposizione del visto sui progetti formativi. A tal fine, nel progetto formativo individuale deve venire esplicitato il percorso di formazione professionale che si intende completare con il tirocinio da attivare in Italia. Il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né per professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero attività riconducibili alla sfera privata. L’attestazione di frequenza all’estero di un corso di lingua italiana può rappresentare un indice della sussistenza del requisito normativo coincidente con il “completamento di un percorso di formazione professionale”, da accertare tenendo conto anche della professionalità specifica già acquisita dalla persona straniera e di quella che vuole acquisire in Italia;
•i moduli formativi obbligatori. Il progetto formativo deve prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative a carico del soggetto ospitante per lo meno finalizzate: alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non già posseduta; all'acquisizione di competenze relative all’organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.
Nelle linee guida viene, inoltre, chiarita tutta la procedura per l’apposizione del visto regionale sul progetto di tirocinio e la documentazione necessaria per ottenere il visto di ingresso. Particolare attenzione viene dedicata, infine, anche all’attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sui tirocini attivati, al fine di prevenire e contrastare gli abusi nell’utilizzo delle procedure di ingresso per tirocinio, favorendo i controlli delle competenti autorità e lo scambio di informazioni fra i soggetti competenti, a favore della “qualità” e della regolarità dei tirocini.

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Pubblicato il: Martedì, 16 Ottobre 2018 - Ultima modifica: Mercoledì, 14 Ottobre 2020

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