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Modalità per richiedere il ricongiungimento e la coesione familiare

a. Chi può chiedere il ricongiungimento 
Può richiedere il ricongiungimento familiare il cittadino straniero titolare di Permesso di soggiorno CE o di titolo di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo ovvero per protezione internazionale o sussidiaria, per studio, per motivi religiosi o per famiglia.

b. Chi può essere ricongiunto
Il cittadino straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
• coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
• figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni; i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
• figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
• genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

c. Requisiti per il ricongiungimento
Lo straniero che intende presentare domanda di ricongiungimento familiare deve dimostrare di disporre dei seguenti requisiti:

1. La disponibilità di un alloggio idoneo
Dimostrando di avere un contratto di locazione, comodato o un alloggio in proprietà; è necessario inoltre che presenti un’attestazione comunale secondo la quale l’alloggio, per i parametri previsti dalla legge provinciale di edilizia residenziale pubblica, può ospitare un numero di persone pari a quello che comporrà il nucleo familiare. Nel caso di ricongiungimento con un figlio di età inferiore agli anni quattordici con uno dei genitori, se quest'ultimo è l'unico residente nell'alloggio, è sufficiente il consenso del proprietario.

Dal 1° gennaio 2012 è in vigore in Trentino il nuovo Regolamento di edilizia abitativa pubblica (DPP 12/12/2011 n. 17-75/Leg) che ha abrogato il DPP del 29/05/2007 n. 11-91/Leg, relativo al Regolamento di esecuzione della L.P. 15 del 2005 che individua il numero di stanze da letto e la superficie utile minima per numero di componenti il nucleo (allegato 2 DDP 12/12/2011 n. 17-75/Leg)

Numero componenti il nucleo Superficie utile minima Numero minimo stanze da letto
2 45 1
3 55 2
4 60 2
5 65 2
6 75 3
7 90 3
8 95 3
9 105 4
10 115 5

 

2. La disponibilità di un reddito sufficiente
Il reddito che si deve dimostrare di percepire deve essere pari ad almeno l'importo dell’assegno sociale annuo aumentato della metà per ogni familiare convivente a carico. Se i familiari conviventi a carico sono due o più figli minori di 14 anni il reddito minimo richiesto non deve essere inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo.
Ai fini della determinazione del reddito è possibile tenere conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, a determinate condizioni.

3. La copertura sanitaria per il genitore ultrasessantacinquenne
Se il ricongiunto è il genitore ultrasessantacinquenne è necessario disporre di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dello stesso ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è determinato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

d. Richiesta del nulla osta al ricongiungimento
La richiesta va inoltrata esclusivamente in via telematica collegandosi al sito del Ministero dell'Interno. E' necessario registrarsi al sito, scaricare il programma, compilare la domanda e inviarla. La domanda viene registrata dal Ministero dell'Interno e a seconda della provincia dove il richiedente risiede viene valutata dal Commissariato del governo/Prefettura competente territorialmente (in Trentino l'Ufficio competente è in Via Piave n. 3 a Trento). Il Commissariato del governo, ottenuto il parere positivo dalla Questura, convoca per iscritto il richiedente con una raccomandata con ricevuta di ritorno. Il richiedente dovrà consegnare al Commissariato del governo il giorno della convocazione la documentazione (in duplice copia) richiesta nella raccomandata. Se la documentazione è completa e corretta viene rilasciato il nulla osta al ricongiungimento.

e. Certificato di matrimonio
Per ricongiungere il coniuge è necessario produrre in Italia il proprio certificato di matrimonio, con le seguenti caratteristiche:
- certificato di matrimonio internazionale rilasciato dall'autorità competente nel paese di provenienza
- certificato di matrimonio tradotto e legalizzato dal consolato italiano del paese di provenienza
- certificato di matrimonio tradotto e apostillato dall'autorità competente nel paese di origine

LA COESIONE FAMILIARE TRA CITTADINI STRANIERI
La coesione familiare con un cittadino straniero avviene quando il richiedente si trova in Italia ad altro titolo.

• i requisiti di parentela, reddito e alloggio sono i medesimi che vengono richiesti per il ricongiungimento familiare;
• i certificati che dimostrano la parentela devono essere presentati all'atto della richiesta. Oltre ai certificati prodotti nel paese di provenienza, in modello internazionale o con legalizzazione, è possibile presentare una dichiarazione di parentela rilasciata dal proprio consolato in Italia, legalizzata dal Commissariato del Governo;
• la coesione familiare tra cittadini stranieri si richiede tramite kit postale;
• il richiedente coesione deve disporre di un permesso di soggiorno italiano che non sia scaduto da più di un anno;
• in caso di matrimonio in Italia è necessario che il richiedente sia stato regolarmente soggiornante in Italia per almeno un anno;
• se chi richiede la coesione è il genitore, il figlio si deve dimostrare con apposita documentazione, la condizione di familiare a carico nell'anno precedente (es. l’invio di denaro attraverso Banche, Western union, Money gram, etc)
• la coesione ha le medesime modalità di ricorso al Giudice del Tribunale ordinario previste per il ricongiungimento familiare.

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Pubblicato il: Giovedì, 04 Ottobre 2018 - Ultima modifica: Mercoledì, 08 Febbraio 2023

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