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Durata e rinnovo del permesso di soggiorno

Durata e tempi per richiedere il permesso di soggiorno

a) durata

La durata del permesso di soggiorno è quella prevista dal visto d'ingresso (se richiesto), e non può essere comunque superiore:

  • a nove mesi, per lavoro stagionale;
  • ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata (il permesso é tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali);
  • ad un anno per lavoro subordinato a tempo determinato;
  • a due anni, per lavoro subordinato a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare.

b) rinnovo

Allo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno vengono rilevate le impronte digitali.
Il D. Lgs. n. 286/1998 stabilisce che lo straniero può richiedere il permesso di soggiorno almeno:

  • novanta giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno per il lavoro a tempo indeterminato;
  • sessanta giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno per il lavoro a tempo determinato;
  • trenta giorni prima della scadenza del permesso di soggiorno per tutte le altre fattispecie.

La perdita del posto di lavoro non comporta la perdita del permesso di soggiorno; quest’ultimo potrà essere rinnovato per iscrizione alle liste di collocamento fino ad un anno dalla data di scadenza del precedente permesso di soggiorno.

Non si può rinnovare o prorogare il permesso di soggiorno quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per più di sei mesi continuativi o, per i permessi di durata almeno biennale, per più della metà della durata del permesso di soggiorno, salvo che l’interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi (art. 13, comma 4, d.P.R. 31/08/1999, n. 394).

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Pubblicato il: Mercoledì, 05 Settembre 2018 - Ultima modifica: Giovedì, 04 Ottobre 2018

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