29/06/2020
Non solo per il settore domestico, come inizialmente previsto
29/06/2020
Non solo per il settore domestico, come inizialmente previsto
La procedura di emersione prevista dall'articolo 103, comma 1, del DL. n. 34/2020 può essere applicata sia a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, con orario di lavoro sia a tempo pieno che parziale (con la retribuzione prevista dal CCNL) e comunque, nel caso di lavoro domestico, non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (euro 459,83).
Il chiarimento è contenuto nella circolare del ministero dell'Interno del 5 giugno 2020, adottata a seguito di indicazione del ministero del lavoro e delle Politiche sociali.
La circolare – spiega il portale interministeriale
Integrazione Migranti
– ha quindi chiarito che è ammessa la regolarizzazione di un rapporto con orario di lavoro a tempo parziale non solo per il lavoro domestico, come inizialmente previsto, ma anche per gli altri settori contemplati dalla norma.