13/06/2020
Dal ministero dell’Interno l’aggiornamento delle risposte alle domande più frequenti
13/06/2020
Dal ministero dell’Interno l’aggiornamento delle risposte alle domande più frequenti
Sono disponibili le
nuove FAQ
pubblicate (13/6/2020) dal ministero dell’Interno relative alle procedure per l'emersione dei rapporti di lavoro e il rilascio di permessi di soggiorno temporaneo previste dall'articolo 103 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34. Ricordiamo che è possibile presentare le istanze fino al 15 luglio 2020.
Fra le novità, si segnalano in particolare in punti 14 e 15 delle FAQ, che introducono importanti novità riguardo alla platea dei potenziali beneficiari della procedura di emersione:
14 - Quali cittadini stranieri possono beneficiare della procedura
prevista dal comma 1 dell’art.103 del DL 34/2020, sia in caso di
regolarizzazione da lavoro irregolare che in caso di nuova costituzione
di un rapporto di lavoro?
Il datore di lavoro può presentare istanza di regolarizzazione a favore di un
cittadino straniero presente sul territorio nazionale, prima dell’8 marzo.
Rientrano perciò in tali categorie anche i richiedenti protezione
internazionale (a prescindere da quando hanno presentato istanza), i
denegati ricorrenti, gli irregolari, i possessori di permesso di soggiorno
valido, gli stranieri oggetto di provvedimento di espulsione per violazione
delle norme sull’ingresso ed il soggiorno (eccetto quelli previsti dal comma
10, lettera a) dell’art.103), i titolari di permesso di soggiorno non
convertibile in permesso di lavoro (a titolo esemplificativo e non esaustivo
studio, turismo, cure mediche, motivi religiosi, protezione speciale….).
15 - Uno straniero - che abbia presentato richiesta di
protezione internazionale - per richiedere il permesso di soggiorno
per lavoro, a seguito della procedura di regolarizzazione, deve
rinunciare alla richiesta presentata?
Per richiedere il permesso di soggiorno per lavoro a seguito della procedura
di regolarizzazione, il cittadino straniero non è tenuto a rinunciare alla
richiesta di protezione internazionale. Nel caso in cui, dopo l’ottenimento
del permesso di soggiorno, il lavoratore si veda riconosciuta anche la
protezione internazionale dovrà optare per uno dei due titoli.