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Visti di ingresso

06/12/2011

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale 11 maggio 2011 che indica requisiti e condizioni

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'1 dicembre 2011 il decreto interministeriale 11 maggio 2011 che definisce le tipologie dei visti d'ingresso in Italia per i cittadini dei Paesi non comunitari e stabilisce i requisiti e le condizioni per ottenerli. Secondo il decreto, le tipologie dei visti corrispondenti ai diversi motivi d'ingresso sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi familiari, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro, volontariato. L'ingresso nel territorio nazionale di minori stranieri in possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie di visto è subordinato all'acquisizione, da parte della rappresentanza diplomatico-consolare, anche dell'atto di assenso all'espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potestà genitoriale che non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore legale. L'assenso all'espatrio viene fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore. L'ingresso di minori stranieri nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea è subordinato all'esplicita autorizzazione espressa da parte del Comitato per i minori stranieri, di cui all'art. 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
“Secondo quanto previsto dal Reg. (CE) N. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti, nell'esame delle richieste di visto di breve durata – si legge nel decreto - è richiesto alle rappresentanze diplomatico-consolari di prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull'uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto. Ai fini di tale valutazione, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica o consolare, può essere richiesta l'esibizione di apposita documentazione, relativa anche allo scopo del viaggio ed alla condizione socio-economica del richiedente. Fondamentale rilevanza riveste altresì il colloquio con il richiedente il visto. L'analisi di tali elementi viene effettuata anche per i visti di lunga durata, limitatamente allo studio. In caso di negativo riscontro sull'autenticità e sull'affidabilità della documentazione presentata, nonchè sulla veridicità e sull'attendibilità delle dichiarazioni rese, la rappresentanza diplomatico-consolare si asterrà dal rilascio del visto”.

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Pubblicato il: Martedì, 06 Dicembre 2011 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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