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Vaccini obbligatori per le scuole d’infanzia

17/08/2017

La documentazione riguardo la vaccinazione deve essere presentata anche per i minori stranieri non accompagnati o non residenti in Italia che frequentano un istituto scolastico italiano

Sono dieci le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati per la medesima classe di età, in base alle specifiche indicazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale vigente nel proprio anno di nascita. La presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie oppure l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie oppure la presentazione di formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie. Tale documentazione deve essere presentata entro il termine di scadenza per l’iscrizione anche per i minori non residenti e non domiciliati in Italia che frequentano un istituto scolastico italiano. E’ quanto chiarisce una circolare emanata dal ministero della Salute contenente le prime indicazioni operative per l’attuazione del decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. La circolare precisa, fra l'altro, che l’obbligo vaccinale riguarda altresì i minori stranieri non accompagnati, tra zero e sedici anni, vale a dire i minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili.
Nel caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, in linea generale, ciascuna Azienda sanitaria locale, una volta accertato che un minore di età compresa tra zero e sedici anni non sia stato sottoposto alle vaccinazioni secondo il Calendario relativo alla propria coorte di nascita, convoca i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari, rivolgendo loro un invito scritto alla vaccinazione, eventualmente corredato di materiale informativo. Nel caso in cui non rispondano all’invito, i genitori, i tutori o i soggetti affidatari vengono nuovamente convocati, con raccomandata AR, per un colloquio, al fine di comprendere le motivazioni della mancata vaccinazione e di fornire - eventualmente anche con il coinvolgimento del Pediatra di Libera Scelta o del Medico di Medicina Generale - una corretta informazione sull’obiettivo individuale e collettivo della pratica vaccinale e i rischi derivanti dalla mancata prevenzione. Nell’ipotesi in cui i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari non si presentino al colloquio ovvero, all’esito dell’interlocuzione, non facciano somministrare il vaccino al minore, la ASL contesta loro formalmente l’inadempimento dell’obbligo vaccinale, con l’avvertimento che se non dovessero far somministrare al minore il vaccino o iniziare/completare il ciclo (nei casi in cui l’immunizzazione di base completa preveda la somministrazione di più dosi) entro il termine fissato dall’azienda sanitaria medesima, sarà loro comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento.

Le vaccinazioni obbligatorie:
- per i nati dal 2001 al 2004: vi è l’obbligo di effettuare, ove non siano già state somministrate, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite, anti-difterite), l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia e l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b che sono vaccinazioni raccomandate dal Calendario vaccinale di cui al D.M. 7 aprile 1999 “Nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l’età evolutiva” e dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000 (Accordo Stato-Regioni del 18 giugno 1999 – G.U. Serie Generale n. 176 del 29-7-1999 - suppl. n. 144);
- per i nati dal 2005 al 2011: vi è l’obbligo di attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005-2007 (Accordo Stato-Regioni del 3 marzo 2005 - G.U. Serie Generale n. 86 del 14 aprile 2005, suppl. n. 63), che prevede, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, e l’antiHaemophilus influenzae tipo b;
- i nati dal 2012 al 2016: dovranno attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014 (Intesa Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 – G.U. Serie Generale n. 60 del 12 marzo 2012, suppl. n. 47), e, quindi, effettuare obbligatoriamente, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b;
- i nati dal 2017 in poi: dal momento che il 19 gennaio 2017 è stato approvato, con Intesa in Conferenza Stato-Regioni il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (G.U. Serie Generale n. 41 del 18 febbraio 2017), dovranno rispettare il Calendario vaccinale in esso incluso; quindi, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, dovranno effettuare obbligatoriamente l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’antiHaemophilus influenzae tipo b e l’anti-varicella.

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Pubblicato il: Venerdì, 18 Agosto 2017 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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