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Tratta di esseri umani

04/05/2011

Gli Stati membri dovranno recepire le nuove disposizioni entro il 6 aprile 2013

Rigorosa prevenzione, tutela rafforzata dei minori e protezione dei diritti delle vittime. Questi gli obiettivi della nuova disciplina europea contro la tratta degli esseri umani. La direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI è stata pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale” comunitaria del 15 aprile 2011. La direttiva è parte dell’azione globale contro la tratta di esseri umani, che include azioni che coinvolgono paesi terzi - come dichiarato nel “Libro bianco sulle iniziative per rafforzare la dimensione esterna dell’Unione nelle iniziative contro la tratta di esseri umani: verso un’azione dell’Unione europea a livello mondiale contro la tratta di esseri umani” - approvata dal Consiglio il 30 novembre 2009. Gli Stati membri dovranno recepire le nuove disposizioni entro il 6 aprile 2013.
La nuova disciplina non solo definisce regole comuni minime sulla definizione del reato e il livello delle sanzioni, ma pone al centro una maggiore protezione delle vittime. In questo contesto, la direttiva promuove le organizzazioni della società civile, comprese le Ong: gli Stati membri devono collaborare strettamente con esse, in particolare per quanto riguarda le iniziative politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi di ricerca e istruzione e la formazione, nonché la verifica e la valutazione dell'impatto delle misure di contrasto della tratta.
Un’attenzione particolare viene offerta all'interesse superiore del minore: sono loro, infatti, la categoria più vulnerabile, quella che corre i maggiori rischi e che pertanto va tutelata con un rafforzamento delle sanzioni. Se con le regole attuali la tratta viene punita con la reclusione della durata massima di almeno cinque anni, quando la direttiva sarà recepita nel caso di un reato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile la pena viene raddoppiata. Altro punto su cui insiste la direttiva è la collaborazione tra gli Stati membri per lo scambio delle informazioni: deve essere promossa una cooperazione transfrontaliera che comprenda un dialogo aperto e costante tra le autorità di polizia, giudiziarie e finanziarie al fine di realizzare un coordinamento delle indagini che coinvolga Europol e Eurojust.
Accolta anche la proposta che prevede la non perseguibilità penale per la persona vittima di tratta se ha violato leggi migratorie come conseguenza del traffico. Inoltre viene riconosciuto anche il principio del soggiorno umanitario, che attualmente riguarda solo quanti collaborano con la giustizia. Previste, infine, forme di sostegno ma anche di compensazione dei soggetti coinvolti: per la prima volta si introduce la possibilità di sequestrare i beni ai criminali, beni che possono essere utilizzati per sostenere ulteriori forme di assistenza.

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Pubblicato il: Mercoledì, 04 Maggio 2011 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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