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Stop alla denuncia di locazione

22/06/2012

Resta però la comunicazione di cessione di alloggio o di ospitalità allo straniero ma si potrà fare anche in via telematica

Non c'è più l'obbligo, per i contratti di locazione e di comodato di un fabbricato, di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza l’ubicazione dell’immobile, le generalità del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene. La novità è stata introdotta con il decreto legge 20 giugno 2012 n.79, pubblicato il 21 giugno sulla Gazzetta Ufficiale. Sarà l'Agenzia delle entrate ad individuare le informazioni acquisite nel corso della registrazione nel sistema informativo dei contratti e a trasmetterle in via telematica al ministero dell'Interno. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza sarà assolto attraverso l'invio di un modello informatico approvato con decreto del ministero dell'Interno, che dovrà essere adottato entro novanta giorni da oggi, che stabilirà le modalità di trasmissione.
Queste disposizioni non si applicheranno per la comunicazione di cessione di alloggio o di ospitalità allo straniero prevista dall’art. 7 del testo unico immigrazione che continuerà ad essere resa entro 48 ore all’autorità locale di pubblica sicurezza. Però, la comunicazione potrà essere inoltrata anche attraverso l’utilizzo di un modello informatico, secondo le modalità che saranno stabilite dal ministro dell’Interno entro 90 giorni.

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Pubblicato il: Venerdì, 22 Giugno 2012 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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