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Servizio Civile, la sentenza

07/07/2015

Incostituzionale l'esclusione dei cittadini stranieri dal Servizio Civile

I cittadini stranieri non possono essere esclusi dal Servizio Civile nazionale. Questo il pronunciamento della Corte Costituzionale, che mette fine ad una lunga controversia interpretativa e ad un contenzioso giurisprudenziale iniziato con un’ordinanza del Tribunale di Milano, confermata dalla Corte di Appello, che aveva ritenuto discriminatorio escludere gli stranieri dal servizio civile. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 119 depositata il 25 giugno 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64), nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana ai fini dell'ammissione al suo svolgimento.
Nella sentenza, in estrema sintesi, la Corte richiama la necessità di una lettura dell'art. 52 della Costituzione alla luce dei doveri inderogabili di solidarietà sociale di cui all'art. 2 della Costituzione. L'esclusione dei cittadini stranieri che risiedono regolarmente in Italia dalle attività alle quali tali doveri si riconnettono appare, ad avviso della Corte, di per sè irragionevole. Inoltre, conclude la Corte, sotto un diverso profilo, l'estensione del Servizio Civile a finalità di solidarietà sociale, nonché l'inserimento in attività di cooperazione nazionale ed internazionale, di salvaguardia e tutela del patrimonio nazionale, concorrono a qualificarlo - oltre che come adempimento di un dovere di solidarietà - anche come un'opportunità di integrazione e di formazione alla cittadinanza.

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Pubblicato il: Giovedì, 09 Luglio 2015 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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