07/01/2008
Dal 19 gennaio 2008 entrano in vigore le nuove norme sul riconoscimento della qualifica di rifugiato...Rifugiati e apolidi
Dal 19 gennaio 2008 entrano in vigore le nuove norme sul riconoscimento della qualifica di rifugiato. Si tratta delle norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi della qualifica di rifugiato (protezione internazionale) o di persona ammissibile alla protezione sussidiaria. Entrando nel dettaglio, nei giorni scorsi (4 gennaio 2008) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, che da attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione sussidiaria. Nel provvedimento sono contenuti i requisiti di individuazione delle qualifiche di “rifugiato” e “persona ammissibile alla protezione sussidiaria”: - rifugiato, protezione internazionale: cittadino straniero il quale, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni e non può o non vuole farvi ritorno. Il riconoscimento di questo status consentirà il rilascio di un permesso di soggiorno valido per cinque anni, è rinnovabile. Sarà consentito al titolare dello status di rifugiato l’accesso al pubblico impiego con le stesse limitazioni e modalità previste per i cittadini dell’Unione; - persona ammissibile alla protezione sussidiaria: cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari di protezione sussidiaria avrà validità triennale, sarà rinnovabile, e consentirà l’accesso al lavoro, allo studio e può essere convertito.
Coloro che, previa verifica dell’orientamento del Consiglio dell’Unione europea e, ove, ritenuto opportuno delle valutazioni delle competenti organizzazioni internazionali e in particolare dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, potranno vedersi riconoscere protezione dallo Stato o da partiti o da organizzazioni internazionali potrebbero essere esclusi dal riconoscimento della protezione presso altro Stato. Sono altresì esclusi dal regime di protezione gli stranieri per i quali sussistano fondati motivi per ritenere che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità; che abbiano commesso all'estero, prima del rilascio del permesso di soggiorno quale rifugiato, un reato grave o atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere classificati quali reati gravi; che si siano resi colpevoli di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite. ( Claudia Pretto)