19/03/2014
Con la legge n. 9 del 2014 sono state apportate importanti modifiche al Testo unico per l’immigrazioneRicercatori e lavori altamente qualificati
Importanti novità per i ricercatori e lavori altamente qualificati. Ai fini del ricongiungimento del famigliare del ricercatore non è necessaria la dimostrazione della disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa. Inoltre il ricercatore straniero non dovrà sostenere il test di lingua italiana necessario per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Infine, non verrà emanato più il decreto annuale per fissare il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero.
Lo prevede la circolare congiunta dei ministeri dell’Interno e del Lavoro riguardante le modifiche al Testo Unico per l’immigrazione apportate con la legge n. 9 del 2014 in tema di ingresso per ricerca scientifica (art.27 ter) e dei lavoratori altamente qualificati (art. 27 quater - Carta Blu Ue). La legge prevede delle agevolazioni per i ricercatori sia con riferimento alla disciplina dell’ingresso nel territorio italiano che a quella del ricongiungimento dei propri famigliari.
In particolare, viene introdotta la possibilità che le risorse mensili, dichiarate nella convenzione che stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, possano provenire non solo dall’istituto di ricerca che sottoscrive la suddetta convenzione, ma anche dal sostegno finanziario dell’Unione Europea, di un’organizzazione internazionale, di un altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.
La legge ha previsto poi che, ai fini del ricongiungimento del famigliare del ricercatore, non è necessaria la dimostrazione della disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa.
Inoltre è stato disposto che il ricercatore che fa richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non è tenuto a sostenere il test di lingua italiana.
Per quanto riguarda l’ingresso e il soggiorno dei lavoratori altamente qualificati (Carta blu Ue), viene svincolato, con la legge n. 9 del 2014, il possesso del titolo di istruzione superiore dalla qualifica professionale. Non sarà pertanto più necessario per il lavoratore acquisire la certificazione di conformità da parte del ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ma sarà sufficiente la dichiarazione di valore relativa al titolo di studio estero, che sarà effettuata presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di residenza dello straniero.
E’ stato eliminato poi il vincolo “di secondo livello” riferito al master universitario, ritenendo così idoneo il titolo a prescindere dal livello di riferimento. Infine, è stato abrogato il comma 4 del Testo Unico sull’immigrazione che prevedeva l’emanazione di un decreto annuale per fissare il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per l’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero.