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Regolarizzazione, al via le domande

01/09/2009

La Dichiarazione di emersione può avvenire esclusivamente via internet compilando un apposito modulo EM dal sito del ministero dell'Interno.

2 ) INOLTRARE LA DOMANDA La Dichiarazione di emersione può avvenire esclusivamente via internet dal 1° al 30 settembre 2009 compilando un apposito modulo EM dal sito del ministero dell'Interno . Copia della ricevuta dovrà esser consegnata a cura del datore di lavoro al lavoratore ai fini dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della domanda di regolarizzazione. Per compilare e inviare il modulo è necessario seguire alcune procedure dal sito del ministero dell'Interno :

  1. Registrazione sul sistema per essere eseguita si richiede un indirizzo di posta elettronica
  2. Richiesta del modulo (mod. EM) accedere all’area di richiesta dei moduli
  3. Installazione del programma deve essere installato, ed avviato sul proprio personal computer
  4. Importazione e compilazione del modulo immettere i dati richiesti per importare il modulo
  5. Invio telematico del modulo compilato è necessario che il personal computer sia connesso ad internet

COSA DEVE CONTENERE LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE ( vedi esempio ) I dati da compilare o da spuntare nel modulo informatico della Dichiarazione di emersione sono i seguenti: a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario; b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato; c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego; d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf), del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito; e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto (occupato almeno da tre mesi prima del 30 giugno 2009); f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 500 euro. i) il codice identificativo di una marca da bollo da 14,62 euro.

PRESENTAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI Chiunque presenti false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorra al fatto, è punito ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445 del 2000, salvo che il fatto costituita reato più grave. Se il reato viene commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti, oppure mediante l'utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati, il reo è punito con la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il reato è commesso da un pubblico ufficiale.

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Pubblicato il: Mercoledì, 02 Settembre 2009 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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