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“Regolarizzazione" 2012

05/10/2012

I requisiti e la modalità di presentare la domanda per "regolarizzare" un lavoratore non comunitario

Il 9 agosto è entrata in vigore la nuova normativa che introduce sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano in modo irregolare cittadini non comunitari. Le novità sono state introdotte dal decreto legislativo 16 luglio 2012, n.109 pubblicato nella Gazzetta che recepisce la direttiva europea 2009/52/CE. Il decreto prevede inoltre una disposizione transitoria - regolarizzazione - volta a permettere ai datori di lavoro di dichiarare l’esistenza di rapporti di lavoro irregolari.
Con il decreto del ministro dell’Interno del 29 agosto scorso pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 7 settembre 2012, sono stati definiti tutti i dettagli riguardo la procedura per la dichiarazione del rapporto di lavoro irregolare a favore di lavoratori stranieri. Allo stesso tempo è stata emanata anche una circolare congiunta del ministero dell’Interno e del ministero del Lavoro con le indicazioni operative.

- CHI PUO' ESSERE "REGOLARIZZATO"
E’ possibile presentare la domanda per i lavoratori non comunitari presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente. Tale presenza dovrà essere attestata al momento della convocazione presso lo Sportello Unico (in Trentino presso il Servizio lavoro) mediante documentazione proveniente da organismi pubblici.
La domanda di emersione può essere presentata anche in favore di stranieri presenti nel territorio nazionale ininterrottamente almeno dalla data del 31 dicembre 2011 titolari di un permesso di soggiorno che non autorizzano lo svolgimento di attività lavorativa ( cure mediche, attesa cittadinanza, motivi religiosi, etc.) o autorizzati a permanere sul territorio nazionale per un periodo di tempo delimitato, quali ad esempio i titolari di permesso rilasciato ai sensi dell'art. 31 del Testo unico per l'immigrazione o per lo studio.

Può essere considerate documentazione utile ai fini dell’attestazione della presenza del lavoratore straniero sul territorio alla data del 31.12.2011 la seguente documentazione: passaporto munito del timbro di ingresso apposto dalle autorità di frontiera nazionali, documentazione proveniente dalle forze di polizia e dalle rappresentanze diplomatiche o consulari in Italia, provvedimento di espulsione, certificazione medica proveniente da struttura pubblica, certificato di iscrizione scolastica dei figli del lavoratore.

La documentazione che il lavoratore straniero deve fornire nella procedura di emersione, per dimostrare la sua presenza sul territorio nazionale almeno alla data del 31 dicembre 2011, non dovrà necessariamente pervenire da una pubblica amministrazione. A titolo esemplificativo, potrà trattarsi di una certificazione medica di una struttura pubblica o di un certificato di iscrizione scolastica dei figli; potrà far fede una tessera nominativa dei mezzi pubblici, una multa, la titolarità di una scheda telefonica di operatori italiani oppure una documentazione rilasciata da centri autorizzati di accoglienza e ricovero, anche religiosi. I chiarimenti sono forniti dall'Avvocatura Generale dello Stato.

L’Avvocatura precisa inoltre che non può ritenersi utile un passaporto recante il timbro di entrata in ‘area Schengen’ non essendo quest’ultimo in grado di attestare, da solo, la presenza dello straniero, alla data stabilita, proprio sul territorio nazionale

- CHI NON PUO' ESSERE "REGOLARIZZATO"
Non potranno essere regolarizzati i lavoratori non comunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del medesimo codice;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosita’ dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del medesimo codice.
Lo Sportello Unico (in Trentino il Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento) quindi dovrà acquisire, come di norma, un parere da parte della Questura in merito al rilascio del futuro permesso di soggiorno.

- CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda di emersione può essere presentata dai datori di lavoro che, alla data del 9 agosto 2012, occupavano irregolarmente da almeno tre mesi (ovvero almeno dal 9 maggio 2012) e continuano ad occupare alla data di presentazione della domanda, lavoratori stranieri.
In particolare possono presentare la domanda:
- datori di lavoro italiani;
- datori di lavoro comunitari;
- datori di lavoro non comunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
- datori di lavoro non comunitari titolari di carta di soggiorno in quanto familiari di cittadino comunitario o titolari della carta di soggiorno permanente per familiare di cittadino comunitario, ai sensi del d.lgs. n.30/2007;
- datori di lavoro non comunitari che hanno presentato richiesta di rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario.

-PER QUALI SETTORI LAVORATIVI SI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA
E’ possibile regolarizzare la posizione per qualsiasi settore lavorativo. I rapporti di lavoro devono essere a tempo pieno, ad eccezione del settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona dove è possibile regolarizzare anche rapporti di lavoro a tempo ridotto, purché non inferiore alle 20 ore settimanali, con la retribuzione prevista dal CCNL e, comunque, non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale (5.577euro per il 2012).

L'Inps ricorda che il datore di lavoro domestico è persona fisica ma, in alcuni particolari casi, anche la persona giuridica può esservi assimilata. Infatti, alle comunità stabili, senza fini di lucro, che sostituiscono sotto il profilo morale ed organizzativo le famiglie di coloro che ne fanno parte, è riconosciuta la possibilità di assumere un lavoratore domestico. Possono quindi essere datori di lavoro domestico: le comunità religiose, le convivenze militari, le case famiglia, le comunità di recupero e/o assistenza disabili, le comunità focolari.

- QUALI SONO I REQUISITI RIGUARDANTI IL REDDITO DEI DATORI DI LAVORO
L'ammissione alla procedura di emersione è condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui, salvo quanto previsto per il lavoro domestico.
Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore straniero addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il 2^ grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
In caso di dichiarazione di emersione presentata dal medesimo datore di lavoro per più lavoratori, ai fini della sussistenza del requisito reddituale, la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dalla direzione territoriale del lavoro ai sensi del comma 8 dell'articolo 30 bis del D.P.R. 31 agosto 1999 n.394.
La verifica dei requisiti reddituali per il lavoro domestico non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza, il quale effettua la dichiarazione di emersione per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

Nel Focus Emersione 2012 sul Portale Integrazione si specifica che "Nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CUD (es: assegno di invalidità). Tale reddito dovrà comunque essere certificato.
Per l’imprenditore agricolo (anche nelle ipotesi di datori di lavoro domestico titolari di reddito agricolo) è possibile fare riferimento non esclusivamente al reddito agrario, ma ad indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori ( v. lettera circ. min. lavoro del 11.2 2011)"

- CHI NON PUO' PRESENTARE LA DOMANDA
I datori di lavoro che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati riguardanti:
a) favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale;
reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni (impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno).
c) sono esclusi anche i datori di lavoro che in altre occasioni, una volta presentata la domanda per l’ingresso di un cittadino straniero per motivi di lavoro subordinato, o una domanda di emersione, non abbiano proceduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro.

- SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI E AMMINISTRATIVI
Dal 9 agosto fino al momento della conclusione della procedura (stipula del contratto di soggiorno e richiesta del permesso di soggiorno) sono sospesi i procedimenti penali a carico del datore di lavoro e del lavoratore in materia di ingresso e soggiorno (ad esclusione dell’art 12 del TU) e relative alla nuova normativa entrata in vigore con il decreto stesso. Il lavoratore non potrà quindi essere espulso.Se il lavoratore non comunitario è stato espulso perchè sprovvisto di un titolo di soggiorno la Questura revocherà d'ufficio il provvedimento di espulsione e non sarà necessario, da parte degli espulsi, la presentazione di atti di richiesta di revoca formale (così come accadde nelle precedenti regolarizzazioni).

- QUALI CONTRIBUTI SI DEVONO PAGARE
Per presentare la domanda dovrà essere versato un contributo forfettario di euro 1.000. Dopo la presentazione della domanda, all’atto della stipula del contratto di soggiorno, dovrà essere documentato il versamento delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, per un periodo pari ad almeno sei mesi.

- COME PAGARE IL CONTRIBUTO FORFETTARIO
Il pagamento del contributo forfettario di 1000 euro si può effettuare già tramite modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”. Scarica il modello F24 .

L’Agenzia delle entrate ha stabilito che in sede di compilazione devono essere indicati:
nella sezione contribuente, i dati anagrafici ed il codice fiscale del datore di lavoro che effettua il pagamento;
nella sezione erario ed altro
- nel campo “tipo” la lettera R
- nel campo “elementi identificativi” il numero del passaporto o di altro documento equipollente del lavoratore (se è composto da più di 17 caratteri si riportano solo i primi 17)
- nel campo “codice” è inserito il codice tributo
REDO per datori di lavoro domestico
RESU per datori di altri settori
- nel campo “anno di riferimento” l’anno 2012.
Il contributo forfetario non è deducibile ai fini fiscali e non verrà restituito in caso di archiviazione, rigetto o irricevibilità della domanda. Il modello di pagamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” è reperibile oltre che sul sito internet dell’Agenzia delle entrate anche sui siti internet del ministero dell'Interno, del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del ministero per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione e dell’Inps.

- QUANDO E COME SI PRESENTA LA DOMANDA
Le dichiarazioni di regolarizzazione possono essere presentate esclusivamente con modalità informatiche dalle ore 8.00 del 15 settembre alle ore 24.00 del 15 ottobre 2012. L'accesso al sistema informatico avviene tramite connessione ad internet e consente la compilazione e la spedizione telematica della dichiarazione di emersione, previa registrazione dell'utente sull'apposita pagina disponibile all'indirizzo https://nullaostalavoro.interno.it .

Non sarà necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione. Lo Sportello unico per l’Immigrazione (Sui) (in Trentino il Servizio lavoro) riceverà, infatti, le domande dal sistema informatico del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione

La dichiarazione potrà essere presentata anche tramite i consulenti del lavoro e gli altri soggetti che hanno stipulato protocolli d’intesa con il Ministero dell’interno (associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, patronati, ecc) e che forniscono assistenza per la compilazione e l’inoltro delle domande.

La procedura via internet per la presentazione della domanda
1. Registrazione sul sistema
Per l’accesso alla procedura on-line di richiesta dei moduli, è necessario effettuare preventivamente una registrazione sul sito web del servizio di inoltro telematico delle domande. La registrazione è gratuita, e richiede necessariamente un indirizzo di posta elettronica valido e
funzionante per essere eseguita.
2. Richiesta di un modulo di domanda
Completata la fase di registrazione, è possibile accedere all’ area di richiesta dei moduli di domanda. E’possibile avviare la compilazione di una nuova domanda selezionandone la tipologia di interesse nell’elenco mostrato.
3. Compilazione online della domanda
La compilazione avviene per pagine e, ad ogni cambio pagina, viene effettuata una validazione dei dati inseriti (se non si è selezionato “Disabilita validazione”) ed in caso di errore viene mostrata una finestra con la quale è possibile accedere direttamente al campo errato.
4. Salvataggio intermedio o invio della domanda
E’ possibile interrompere la compilazione e salvare la domanda in qualunque momento. Per procedere con l’invio, la domanda deve essere completata in tutte le sue parti e superare la validazione dei dati inseriti
Copia della ricevuta dovrà esser consegnata a cura del datore di lavoro al lavoratore ai fini dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della domanda di regolarizzazione.

I contenuti della domanda di emersione sono in generale:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro straniero;
b) generalità e nazionalità del lavoratore straniero e gli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l’ingresso nel territorio dello Stato;
c) tipologia e modalità di impiego;
d) attestazione del possesso del requisito reddituale;
e) attestazione dell’occupazione del lavoratore per il periodo stabilito dal decreto;
f) dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
g) proposta di contratto di soggiorno;
h) indicazione della data della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di €1.000;
i) l’obbligo di regolarizzare la posizione retributiva, contributiva e fiscale per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro, o comunque non inferiore a sei mesi, per rapporti di durata inferiori al semestre;
l) indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di 14,62 euro richiesta per la procedura di emersione.

- COSA SI DEVE FARE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
A) Il datore di lavoro deve dimostrare la regolarizzazione delle somme dovute al lavoratore a titolo retributivo, per un periodo commisurato alla durata del rapporto di lavoro o comunque non inferiore a 6 mesi, mediante attestazione redatta congiuntamente al lavoratore stesso, del pagamento degli emolumenti dovuti in base al CCNL riferibile alle attività svolte. Tali somme arretrate devono corrispondere alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall'INPS ai sensi della Legge n. 389 del 7 dicembre 1989 di conversione del D.L. n. 338/1989.

B) All'atto della stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve, altresì, dimostrare di aver provveduto ad adempiere, nel rispetto delle disposizioni vigenti, a tutti gli obblighi in materia contributiva maturati a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore come risulta dalla dichiarazione di regolarizzazione, fino alla data di stipula del contratto di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi.
A tal fine, per la regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente non domestico il datore di lavoro dovrà provvedere entro il 16 novembre 2012, al versamento delle ritenute (contributi Inps, addizionali regionali e comunali, ecc), calcolate sugli stipendi mensili versati al lavoratore, per un minimo di 6 mesi. All’atto della stipula del contratto di soggiorno si dovrà presentare:
a) per un rapporto di lavoro non agricolo copia delle denunce Uniemens prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione.
I datori di lavoro, sia quelli già in possesso di una posizione contributiva presso l’INPS sia quelli che non ne risultino già titolari, ai fini della regolarizzazione in parola dovranno richiedere l’apertura di una apposita posizione che verrà contraddistinta dal codice di autorizzazione “5W“ avente il significato di” Posizione contributiva riferita a personale oggetto di emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012” .
Al ricevimento della posizione aziendale i datori di lavoro dovranno provvedere all’invio dei flussi Uniemens per i periodi oggetto di emersione relativi ai lavoratori da regolarizzare e al pagamento tramite modello F24 (causale DM10) dei relativi contributi senza aggravio di somme aggiuntive.
Lo sportello unico per l'immigrazione provvederà a richiedere in via telematica il documento unico di regolarità contributiva (DURC) al fine di accertare, a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, la correttezza e la correntezza dei versamenti contributivi e assicurativi del datore di lavoro nonchè, se dovuti, dei versamenti alla Cassa edile.

b) per un rapporto di lavoro agricolo la copia del modello DMAG e/o DMAG di variazione trasmesso all'Inps.
I datori di lavoro agricolo, già in possesso di una posizione contributiva presso l’INPS, dovranno provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori oggetto di emersione inviando il flusso DMAG principale e/o di variazione trasmesso all’Istituto secondo le consuete modalità.
I datori di lavoro, invece, che non siano già titolari di una posizione contributiva dovranno preliminarmente procedere ad una richiesta di apertura di una posizione con relativo codice CIDA.
In entrambi i casi l’importo dei contributi sarà richiesto con la consueta tariffazione effettuata dall’Istituto.
Pertanto, a decorrere dal periodo previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative al terzo trimestre 2012 e precedenti, i datori di lavoro agricolo interessati alla procedura di emersione dovranno dichiarare i lavoratori stranieri da regolarizzare, nel quadro F del modello DMAG; il lavoratore regolarizzato sarà contraddistinto da apposita casella, che il datore di lavoro provvederà ad avvalorare mediante “flag”, in cui si evidenzierà che trattasi di “lavoratore straniero regolarizzato ex art. 5 del Decreto 109/2012”.
Nello stesso quadro del DMAG verranno denunciati gli ordinari dati anagrafici, retributivi e contributivi.
c) per un rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti mediante esibizione di copia del bollettino MAV, pagabile, al riguardo, esclusivamente presso gli sportelli bancari o postali.
Come si procurano e si pagano i bollettini MAV
A seguito della presentazione della dichiarazione di regolarizzazione (Mod. EM-DOM), l’INPS provvederà all’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro domestico, nell’archivio LAV DOM, attribuendo un codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali 8912.
Si precisa, che al lavoratore sarà assegnato un codice fiscale numerico provvisorio “8888812NNNNNNNNN” (N rappresenta il progressivo).
L’Istituto provvederà, appena iscritto il rapporto di lavoro, all’invio al recapito del datore di lavoro dei Mav per il pagamento dei contributi, precalcolati in base ai dati determinati come sopra esposto, dove al codice fiscale del lavoratore verrà inserito “da attribuire”.
I MAV sono messi a disposizione, per la sola ristampa, sul sito www.inps.it seguendo il percorso “ Portale dei Pagamenti “ – Lavoratori domestici – Entra nel servizio - inserendo il codice fiscale del datore di lavoro e il codice assegnato al rapporto di lavoro.
In deroga a quanto previsto dall’Istituto relativamente alle modalità di pagamento di contributi domestici, per i rapporti di lavoro derivanti da emersione e iscritti con codice 8912, è ammesso il versamento solo tramite MAV, da pagare presso lo sportello bancario o postale.

L'Inps fa presente che nel periodo citato i datori di lavoro dovranno aver versato correttamente e correntemente la contribuzione per tutti i lavoratori impiegati in azienda anche, quindi, per quelli non interessati al procedimento di emersione. Infatti, eventuali omissioni nel versamento determineranno una irregolarità che non può che essere ricondotta anche ai lavoratori emersi.Si fa riserva di dare ulteriori istruzioni operative alle Sedi per le operazioni necessarie al rilascio delle citate attestazioni di regolarità. Per dettagli maggiori sulle modalità di pagamento dei contributi consultare la circolare dell'Inps del 14 settembre 2012.

-QUANDO SI CONCLUDERA' LA PROCEDURA
La procedura si concluderà con la convocazione del datore e del lavoratore da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione (in Trentino dal Servizio Lavoro della provincia autonoma di Trento), che verificherà tutta la documentazione.

All'atto della convocazione da parte dello Sportello unico per l'immigrazione (in Trentino del Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento) lo straniero non convivente con il datore di lavoro dovrà presentare anche la documentazione che dimostri l’effettiva disponibilità dell’alloggio quali ad esempio il contratto di affitto, il contratto di comodato, dichiarazione di ospitalità, etc. E’, altresì, necessario presentare il certificato di idoneità alloggiativa ovvero la ricevuta relativa alla richiesta dello stesso.

In sede di convocazione il datore e il lavoratore sottoscriveranno il contratto di soggiorno e verrà effettuata la comunicazione di assunzione all’Inps o al Centro per l’impiego. Al lavoratore, inoltre, verrà rilasciato il modello 209 di richiesta del permesso di soggiorno per lavoro da spedire, per mezzo degli uffici postali abilitati, alla Questura compente.

La normativa relativa alla regolarizzazione

Leggi anche le notizie pubblicate sul sito del Cinformi relative alla regolarizzazione

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Pubblicato il: Martedì, 14 Agosto 2012 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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