28/01/2013
Cosa fare nel caso di interruzione del rapporto di lavoro prima della conclusione della regolarizzazioneRegolarizzazione 2012
Con una circolare recente, l'Inps fornisce innanzitutto chiarimenti sulle comunicazioni da effettuare nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima della conclusione della procedura di emersione. La circolare riporta quanto previsto dal decreto interministeriale 29 agosto 2012, affermando che il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione, firmando presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione (in Trentino presso il Servizio lavoro della Provincia autonoma di Trento in Via Gilli, 4 a Trento), nel seguito SUI, il contratto di soggiorno e contestualmente assolvendo l’obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione; soltanto dopo aver perfezionato tali adempimenti, potrà porre fine al rapporto di lavoro nel rispetto delle norme vigenti in materia.
Per quanto riguarda l'interruzione del rapporto di lavoro prima della conclusione della regolarizzazione, il ministero dell’Interno ha offerto con la circolare del 4 dicembre 2012 precisazioni in merito: nel caso in cui il rapporto di lavoro si interrompa prima della conclusione del procedimento di emersione per sopravvenute cause di forza maggiore, quali il decesso di una delle parti (datore, lavoratore o assistito) o l’impossibilità oggettiva a continuare la prestazione, il datore di lavoro, o chi ne fa le veci, deve dare tempestiva comunicazione al SUI e alla sede INPS. La stessa circolare, inoltre, prevede che, nel caso di decesso del datore di lavoro o della persona da assistere, sarà consentito il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto, eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla norma. Qualora il subentro non sia possibile, sarà rilasciato al lavoratore un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
L'Inps fornisce, inoltre, chiarimenti sui casi in cui il datore di lavoro abbia la necessità di modificare alcuni dati (numero ore lavorate, retribuzione, livello contrattuale, convivenza) inseriti erroneamente nella domanda di emersione. In proposito, poiché i dati utilizzati per l’iscrizione del rapporto di lavoro sono stati prelevati dalla domanda di emersione presentata al ministero dell’Interno, è necessario che la richiesta di modifica di detti dati venga inviata sia allo Sportello Unico che all’Inps, specificando il numero di codice attribuito alla domanda di emersione e il codice di rapporto provvisorio INPS. Tali modifiche potranno essere presentato solo entro e non oltre il 31 gennaio 2013. Non saranno ammesse ulteriori richieste di modifica, successive ad una prima già presentata.
Infine la circolare dell'Inps ricorda che il 31 gennaio 2013 è anche la data entro la quale i datori di lavoro che avevano versato entro i termini il contributo forfettario di 1.000 euro senza inviare successivamente la domanda di emersione potranno completare la procedura di regolarizzazione, così come previsto dalla circolare del ministero dell’Interno del 4 dicembre 2012.