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Regime transitorio per i lavoratori croati

03/07/2013

Lo Stato italiano ha deciso di avvalersi di un regime transitorio per l'accesso dei croati al mercato del lavoro subordinato.

Con l'ingresso della Croazia nell'Unione europea, lo Stato italiano ha deciso di avvalersi di un regime transitorio di almeno due anni per l'accesso al mercato del lavoro subordinato per i cittadini croati. Non avrà invece limitazioni il lavoro autonomo così come non si applicherà il regime transitorio alle seguenti categorie previste dal testo unico dell'immigrazione (D. Lgs. n. 286 del 1998):
- art. 27, comma 1 - ad eccezione delle lettere g) ed i) per le quali va fatta richiesta in via telematica allo sportello unico;
- art. 27-ter (ricercatori);
- art. 27-quater (lavoratori altamenti qualificati);
- art. 24 (lavoratori stagionali, ivi compresi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 ter)
- lavoratori domestici
Inoltre, le richieste di nulla osta già presentate agli sportelli unici per le categorie sopra menzionate saranno quindi archiviate. Tutte le altre attività lavorative subordinate saranno sottoposte al regime della previsione delle quote finché sarà in vigore il regime transitorio. A precisarlo è una circolare congiunta del ministero dell'Interno e del ministero del Lavoro di data 2 luglio 2013.
La circolare afferma anche che le restrizioni non saranno in ogni caso applicabili ai cittadini croati che a partire dalla data del 1° luglio 2013 risultino occupati e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo non inferiore a 12 mesi. Tale condizione è riscontrabile dal permesso di aggiorno per motivi che abilitano al lavoro subordinato (compresa l'attesa occupazione) di durata non inferiore ai 12 mesi.
Infine, i cittadini croati e loro famigliari che intendono soggiornare in Italia non dovranno più chiedere il permesso di soggiorno alla Questura ma dovranno richiedere l'iscrizione anagrafica al Comune previa la prescritta documentazione e saranno assoggettati, nei limiti del regime transitorio, alla norma per la libera circolazione dei cittadini dell'Unione ai sensi del D. Lgs. n. 30 del 2007.

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Pubblicato il: Mercoledì, 03 Luglio 2013 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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