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RIFUGIATI POLITICI, RECEPITE LE DIRETTIVE DELL'UE

19/11/2007

L’ordinamento italiano ha recepito la direttiva 2004/83/CE e la direttiva 2005/85/CE, gli schemi attuativi entreranno in vigore nel 2008...

L’ordinamento italiano ha recepito la direttiva 2004/83/CE e la direttiva 2005/85/CE, gli schemi attuativi entreranno in vigore nel 2008. Il Consiglio dei ministri in data 9 novembre 2008 ha posto in essere due decreti legislativi per il recepimento delle direttive: - 2004/83, recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta; - 2005/85, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato . I decreti di attuazione delle due direttive citate saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale entro la fine del 2007, ma entreranno in vigore solo a partire dal 2008. L’attuazione di queste due direttive nell’ordinamento italiano comporterà l’introduzione di una disciplina organica e completa in materia di asilo, da intendersi riferita da un lato al riconoscimento dello Status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 così come integrata dal successivo Protocollo di New York. Con l’approvazione della direttiva 2004/83 gli Stati membri pongono in essere una norma comune al principio di non refoulement contenuto nell’art. 33 della Convenzione di Ginevra che ora viene espressamente disciplinato dall’art. 21 della direttiva 2004/83. La direttiva 2004/83 prevede la possibilità di esercitare il diritto d’asilo attraverso la richiesta di protezione internazionale, affidando poi all’autorità preposta all’esame della domanda in ogni Stato la scelta di riconoscere lo status di rifugiato, se le persecuzioni addotte dal richiedente ricadono in quanto disciplinato dall’at 1 della Convenzione di Ginevra o sotto le previsioni rientranti nella connessa protezione sussidiaria in considerazione delle gravi conseguenze alle quali sarebbe sottoposto il richiedente asilo in caso di rimpatrio nel paese di origine, pur non essendovi i presupposti della protezione ai sensi della Convenzione di Ginevra (art. 18 direttiva 2004/83). Nella vigente normativa italiana non è ancora prevista la protezione sussidiaria, ma la sola categoria alternativa allo status di rifugiato denominata “motivi umanitari”, in attuazione del principio di non refoulement qualora pur non essendovi i presupposti richiesti dalla Convenzione di Ginevra si rientri in casi di gravi conseguenze in caso di rientro nel paese di origine. Vengono introdotti nella legislazione positiva le nozioni di “responsabili della persecuzione” o “del danno grave”, viene specificato, tra i motivi di persecuzione, il contenuto dell’appartenenza ad un “determinato gruppo sociale”, viene ribadito l’elemento fondamentale rappresentato dal carattere individuale della vicenda della persecuzione, anche con riferimento alle stesse garanzie procedimentali che devono sussistere sia nell’esame dei presupposti per il riconoscimento sia nella valutazione delle ipotesi di cessazione. Un ulteriore interessante novità riguarda la durata dei relativi permessi di soggiorno che per il titolare dello status di rifugiato sarà di cinque anni, rinnovabile, e per il titolare della protezione sussidiaria di tre anni, rinnovabile previa verifica delle condizioni che ne hanno giustificato il rilascio; quest’ultimo consentirà l’accesso allo studio ed allo svolgimento di attività lavorativa, oltre ad essere convertibile in permesso di lavoro. Tra le innovazioni principali introdotte dalla nuova normativa di recepimento della direttiva 2005/85 , direttiva “procedure”, deve essere citata la previsione in via generale - al fine di garantire il diritto inviolabile alla difesa, ai sensi dall’art. 24 della Costituzione italiana, nonché l’orientamento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo - della sospensione degli effetti della decisione impugnata (del diniego della commissione) a seguito del ricorso davanti al giudice ordinario, con ciò dando effettività al rimedio giurisdizionale. Si deve tuttavia sottolineare come, anche l’Italia, pur essendo scaduto dal 10 ottobre 2006 il termine per l’attuazione delle suindicate direttive, abbia atteso oltre una anno per darvi attuazione ciò è stato sottolineato dallo stesso Frattini. Si ricorda inoltre come l’ordinamento italiano all’art. 10 comma 3 della Costituzione riconosca il diritto d’asilo a tutti coloro che si vedano violati in uno dei diritti costituzionalmente garantiti dalla Costituzione italiana stessa, e come questo articolo attenda attuazione attraverso una legge organica sull’asilo che riposa alla Camera in attesa di essere approvata dal 12.06.2007e che attendiamo sia approvato al fine di inserire una eventuale terza categoria di protezione che potrebbe essere chiamata “umanitaria”, dopo quella internazionale e sussidiaria già in vigore a seguito del recepimento delle direttive europee. ( a cura di Claudia Pretto)

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Pubblicato il: Giovedì, 03 Gennaio 2008 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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