Vai menu di sezione

Quote stagionali

26/03/2009

E' stato firmato dal presidente del Consiglio dei ministri il decreto relativo alla quota massima di lavoratori stagionali non comunitari ammessa nel territorio nazionale per l'anno in corso.

Il decreto, non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, consente l'entrata in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, di cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro la quota massima di 80mila unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. La quota riguarda: a) I lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia- Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina. b) I lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto. c) I cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2006, 2007 o 2008. Sin qui il decreto firmato il 20 marzo dal Presidente del Consiglio e non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Pochi giorni prima della firma, il ministro dell’Interno Maroni aveva annunciato il provvedimento come l’unico decreto flussi previsto per quest’anno. “Nel 2009 – aveva affermato Maroni – verrà emanato solo un decreto per l’ingresso di 80mila cittadini non comunitari per lavoro stagionale in agricoltura e nel settore del turismo … Per tutelare i lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro – aveva aggiunto il ministro – si sta valutando la possibilità di sospendere per due anni l'adozione di nuovi decreti flussi, con particolare riguardo ai settori produttivi interessati dalla crisi economica in corso”.

torna all'inizio del contenuto
Pubblicato il: Domenica, 16 Agosto 2009 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

Valuta questo sito

torna all'inizio del contenuto