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Quote non stagionali 2014, proroga dei termini

11/08/2015

Le 17.850 quote previste dal decreto flussi non stagionali 2014 riguarda soprattutto le conversioni e gli ingressi per lavoro autonomo

Con una circolare congiunta del ministero dell'Interno e del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 agosto 2015 è stato prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per la presentazione delle domande relative al decreto flussi non stagionale 2014. Lo scopo è quello di consentire il pieno utilizzo della quota complessiva di 17.850 ingressi stabilita dal decreto - spiega la circolare - in quanto risulta essere stata utilizzata finora dagli sportelli unici per l'immigrazione in misura molto ridotta. Le 17.850 quote riguardano soprattutto le conversioni e gli ingressi per lavoro autonomo. Come di consueto le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito https://nullaostalavoro.interno.it .
La ripartizione delle quote previste dal decreto flussi non stagionale 2014:
• 4050 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per lavoro stagionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale;
• 6000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
• 1050 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
• 1000 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale
• 250 quote riservate a chi ha un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea da convertire in permesso di soggiorno per lavoro autonomo
• 1000 quote per l'ingresso di lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
• 2.400 quote destinate all'ingresso di lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori di società che svolgono attività di interesse per l’economia italiana che effettuano un investimento significativo in Italia, che sostiene o accresce i livelli di reddito; liberi professionisti esercenti professioni vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; titolari di cariche di amministrazione o di controllo di società, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese “start-up innovative” ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;
• 100 quote riservate a lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile. Nell’ambito della quota complessiva di 17.850 unità sono, infine, anche ricomprese le 2.000 unità per l’ingresso di cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all’Esposizione Universale di Milano 2015.

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Pubblicato il: Lunedì, 10 Agosto 2015 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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