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Protezione sussidiaria e protezione internazionale, stessi diritti

11/03/2014

Pubblicato sulla G.U. il decreto di attuazione della Direttiva 2011/95/UE

Le persone titolari di protezione sussidiaria avranno gli stessi diritti delle persone in possesso dello status di protezione internazionale. E’ quanto prevede il Decreto di attuazione della direttiva 2011/95/UE, già pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che entrerà in vigore il 22 marzo 2014.
Secondo quanto stabilito dal Decreto, la persona titolare della protezione sussidiaria avrà un permesso di soggiorno la cui durata passerà da tre a cinque anni, e avrà diritto al ricongiungimento familiare alle stesse condizioni dettate dal Testo Unico sull’Immigrazione per i rifugiati. Inoltre, coloro che beneficiano di protezione sussidiaria otterranno le stesse facilitazioni dei rifugiati in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, dei diplomi, dei certificati e di altri titoli conseguiti all’estero.
Così come previsto dalla Direttiva, attraverso il Decreto viene introdotto anche uno strumento di programmazione delle attività e delle misure a favore dell'integrazione dei beneficiari di protezione internazionale.
Nell'esprimere la propria soddisfazione, il Consiglio italiano per i rifugiati (Cir) afferma che il decreto supera di fatto la distinzione tra status di rifugiato e protezione sussidiaria, comportando così il riconoscimento degli stessi diritti per entrambe le forme di protezione internazionale. L’importanza dell’equiparazione dei due status di protezione internazionale è ancora più evidente – aggiunge il Cir – se si considera che in Italia la percentuale di coloro che ottengono la protezione sussidiaria costituisce circa il doppio di coloro che ottengono lo status di rifugiato.

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Pubblicato il: Martedì, 11 Marzo 2014 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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