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Procedura assunzione assistenti familiari

01/02/2008

Per assumere una persona straniera come assistente familiare (badante) regolarmente soggiornante per motivi di lavoro (no stagionale) o famiglia...

Per assumere una persona straniera come assistente familiare (badante) regolarmente soggiornante per motivi di lavoro (no stagionale) o famiglia, la procedura è la seguente: denuncia al Centro per l'impiego tramite apposito modulo standardizzato, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, anceh se quest'ultima non coincide con la sede legale del datore di lavoro. Qualora la persona interessata sia appena arrivata in Italia in seguito a visto di ingresso per lavoro è necessario, prima di procedere all'assuzione, di chiedere (vedi uffici) il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso e poi procedere alle varie denunce.

PROCEDURA DI COMUNICAZIONE

La denuncia va inoltrata al Centro per l'impiego (dove è ubicata la sede di lavoro), entro il giorno antecedente all'assunzione, con una delle seguenti modalità: a) via fax (vedi indirizzi per il Trentino) b) per raccomandata A/R (vedi indirizzi per il Trentino) c) a mano (vedi indirizzi per il Trentino) d) sistema telematico (per il Trentino "Adeline" - solo i soggetti abilitati) La data di inizio del rapporto coincide con la data da cui decorrono l’obbligo della prestazione lavorativa e della remunerazione. MODULO Assunzione (formato .pdf - 567,8 Kb)

DATI OCCORENTI PER LA COMUNICAZIONE

  1. Dati anagrafici del lavoratore;
  2. Dati relativi al datore di lavoro;
  3. Data di assunzione (data di effettivo inizio della prestazione lavorativa);
  4. Data di cessazione (se il rapporto di lavoro non è a tempo indeterminato);
  5. Tipologia contrattuale;
  6. Qualifica professionale;
  7. Trattamento economico e normativo (indicazione del CCNL applicato oppure l’importo della retribuzione lorda giornaliera pattuita).

COMUNICAZIONE CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO

Entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere comunicato al Centro per l’Impiego. MODULO Cessazione (formato .pdf - 570,05 Kb)

COMUNICAZIONE OSPITALITA'

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 286/1998, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza: - per i comuni di Trento, Rovereto e Riva del Garda presentare il modulo specifico ai rispettivi Commissariati di Polizia (Trento alla Questura); - per gli altri comuni della provincia di Trento, presentare modulo specifico al Comune di riferimento dell'alloggio.

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Pubblicato il: Martedì, 03 Giugno 2008 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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