01/02/2008
Per assumere una persona straniera come assistente familiare (badante) regolarmente soggiornante per motivi di lavoro (no stagionale) o famiglia...Procedura assunzione assistenti familiari
Per assumere una persona straniera come assistente familiare (badante) regolarmente soggiornante per motivi di lavoro (no stagionale) o famiglia, la procedura è la seguente: denuncia al Centro per l'impiego tramite apposito modulo standardizzato, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, anceh se quest'ultima non coincide con la sede legale del datore di lavoro. Qualora la persona interessata sia appena arrivata in Italia in seguito a visto di ingresso per lavoro è necessario, prima di procedere all'assuzione, di chiedere (vedi uffici) il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso e poi procedere alle varie denunce.
PROCEDURA DI COMUNICAZIONE
La denuncia va inoltrata al Centro per l'impiego (dove è ubicata la sede di lavoro), entro il giorno antecedente all'assunzione, con una delle seguenti modalità: a) via fax ( vedi indirizzi per il Trentino) b) per raccomandata A/R ( vedi indirizzi per il Trentino) c) a mano ( vedi indirizzi per il Trentino) d) sistema telematico (per il Trentino " Adeline " - solo i soggetti abilitati) La data di inizio del rapporto coincide con la data da cui decorrono l’obbligo della prestazione lavorativa e della remunerazione. MODULO Assunzione (formato .pdf - 567,8 Kb)
DATI OCCORENTI PER LA COMUNICAZIONE
- Dati anagrafici del lavoratore;
- Dati relativi al datore di lavoro;
- Data di assunzione (data di effettivo inizio della prestazione lavorativa);
- Data di cessazione (se il rapporto di lavoro non è a tempo indeterminato);
- Tipologia contrattuale;
- Qualifica professionale;
- Trattamento economico e normativo (indicazione del CCNL applicato oppure l’importo della retribuzione lorda giornaliera pattuita).
COMUNICAZIONE CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO
Entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere comunicato al Centro per l’Impiego. MODULO Cessazione (formato .pdf - 570,05 Kb)
COMUNICAZIONE OSPITALITA'
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 286/1998, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza: - per i comuni di Trento, Rovereto e Riva del Garda presentare il modulo specifico ai rispettivi Commissariati di Polizia (Trento alla Questura); - per gli altri comuni della provincia di Trento, presentare modulo specifico al Comune di riferimento dell'alloggio.