13/10/2013
La legge di conversione del decreto legge n. 93 del 14 agosto del 2013 è stata definitivamente approvata dal SenatoPermesso di soggiorno per le donne vittime di violenza domestica
Un permesso di soggiorno per le donne immigrate irregolari vittime di violenza domestica. Lo prevede l’articolo 4 della nuova legge sul contrasto della violenza di genere. In particolare, nell’ambito del Testo Unico sull’immigrazione è stato introdotto l’articolo 18 bis, che prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari alle vittime di violenza domestica in condizioni irregolari. Rientrano nei casi di violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
La nuova norma è costruita sul modello già utilizzato dall’articolo 18 del Testo Unico, rivolto alle vittime di tratta, ma se ne distingue per la peculiarità delle ipotesi delittuose richiamate e dei presupposti (tentativo di sottrarsi ad una particolare tipologia di violenza e non ai condizionamenti di un’associazione criminale).
Il permesso di soggiorno potrà essere rilasciato dalla Questura, con il parere favorevole dell’autorità giudiziaria procedente o su proposta di quest’ultima, quando nel corso di indagini per maltrattamenti familiari, lesioni personali, mutilazioni genitali, sequestri di persona, violenza sessuale o atti persecutori commessi in Italia “in ambito di violenza domestica” verranno accertate “situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero” e la sua incolumità sia in pericolo come conseguenza della sua scelta di sottrarsi alla violenza o di instaurare un procedimento penale.
Lo stesso permesso potrà essere rilasciato anche se le situazioni di violenza o abuso emergono nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza. In questo caso saranno i servizi sociali a inviare una relazione al Questore con tutti gli elementi che gli permettano di valutare “la gravità e l’attualità” del pericolo per l'incolumità della vittima. Al fine del rilascio del permesso di soggiorno è comunque richiesto il parere dell’autorità giudiziaria competente.Infine nei confronti degli stranieri condannati per uno dei delitti sopra menzionati commessi in ambito di violenza domestica , viene prevista come sanzione accessoria, anche in caso di sentenza non definitiva o patteggiata, la possibilità di revocare loro il permesso di soggiorno e procedere con l’espulsione dal territorio nazionale.
Come chiarito nella circolare del ministero dell’Interno del 26 agosto 2013, ai fini del rilascio del nuovo permesso di soggiorno non è necessario che la vittima cooperi nell’attività investigativa né che il procedimento penale sia già in corso.
Conformemente alla disciplina di carattere generale sui permessi di soggiorno per motivi umanitari, anche il nuovo permesso avrà una durata annuale, rinnovabile finché perdurano le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio, consente l’accesso al lavoro ed è convertibile in permesso per lavoro.
La nuova disposizione, analogamente a quanto previsto dall’articolo 18 per le vittime di tratta, trova applicazione anche per i cittadini comunitari e per i loro familiari stranieri ai quali è rilasciata una carta di soggiorno.
La legge di conversione del decreto legge n. 93 del 14 agosto del 2013
Le nuove norme, dando attuazione a quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011,e ratificata dall’Italia con la legge n. 77 del 2013, mirano a rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale e psicologica.
Introdotte, in particolare, tre nuovi tipi di aggravanti: quando il fatto è consumato ai danni del coniuge, anche divorziato o separato, o del partner pure se non convivente; per chi commette maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori su donne incinta; per la violenza commessa alla presenza di minori di 18 anni. Previsto l'allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è colto in flagranza e l’assistenza legale gratuita per le vittime. Vengono anche stanziati 10 milioni di euro per finanziare un Piano d'azione anti-violenza e la rete di case-rifugio.