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Permesso UE di lungo periodo

26/02/2014

Potranno richiederlo dall’11 marzo 2014 e dovranno dimostrare la residenza e il reddito

La possibilità di ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo viene estesa dall’11 marzo 2014 anche alle persone a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria in Italia. Il permesso di soggiorno UE, che è a tempo illimitato, consente di lavorare in tutta l’Unione Europea, secondo alcune condizioni più favorevoli rispetto agli altri cittadini stranieri. La novità è prevista dal Decreto legislativo n. 12 del 13 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio scorso, che recepisce la Direttiva 2011/52/UE.
Chi ne farà richiesta dovrà sempre dimostrare di essere regolarmente presente in Italia da almeno cinque anni (per il conteggio si considera la data di presentazione della domanda di protezione internazionale), di essere residente, di avere la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale (per il 2014 di 5.818,93 euro) . Non sarà invece necessario superare il test di conoscenza di lingua italiana e nel caso in cui il permesso UE venga chiesto anche per i familiari non serve dimostrare di avere un alloggio idoneo.
Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito nella misura del quindici per cento del relativo importo.
Sul permesso UE rilasciato dovrà essere annotato che al titolare è stata riconosciuta la protezione internazionale in Italia, con relativa data di riconoscimento.
La possibilità di espulsione rimane circoscritta a motivi legati all’ordine e sicurezza pubblica e alla sicurezza dello Stato, fermo restando il principio di non refoulement che vieta l’espulsione verso uno Stato in cui la persona può essere oggetto di persecuzione. Se espulso da un’altro Stato membro il cittadino straniero può essere riammesso in Italia.

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Pubblicato il: Giovedì, 27 Febbraio 2014 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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