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Nuovi contributi lavoratori domestici

10/02/2013

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato si pagherà anche un contributo addizionale

Con una recente circolare, l’Inps comunica i nuovi minimi retributivi contrattuali da applicare ai lavoratori domestici, nonché i nuovi valori convenzionali di vitto e alloggio, tutti con decorrenza dal primo gennaio 2013.Le nuove fasce di retribuzione sono state calcolate tenendo conto della variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2011 - dicembre 2011 ed il periodo gennaio 2012 - dicembre 2012, che è risultato del 3,00%.
Inoltre, sulla contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro domestico, a partire dal 1° gennaio 2013, hanno effetto alcune delle novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (riforma del lavoro). In particolare, l’art. 2 ha previsto che l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) è sostituita dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). Lo stesso articolo prevede inoltre che ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Nel caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, al comma 30 del citato art. 2 è prevista la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale degli ultimi sei mesi. La restituzione può avvenire anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma il lavoratore entro sei mesi dalla scadenza del contratto a termine, con una riduzione del rimborso corrispondente ai mesi che intercorrono tra la scadenza e l’assunzione a tempo indeterminato.
La prossima scadenza per il pagamento, relativamente ai contributi per il primo trimestre 2013, è il 10 aprile 2013. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, però, i contributi devono essere versati entro i dieci giorni successivi alla cessazione.

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Pubblicato il: Lunedì, 11 Febbraio 2013 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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