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Non comunitari nella P.A.

04/09/2013

I cittadini non comunitari potranno accedere ai posti di lavoro nella pubblica amministrazione

I cittadini non comunitari che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria potranno essere assunti dal 4 settembre nella Pubblica amministrazione. E’ quanto prevede la legge 6 agosto 2013, n. 97 che entra in vigore oggi, 4 settembre 2013. In particolare, l’articolo 7 stabilisce che le persone immigrate in possesso del permesso di soggiorno Ce e quelle che hanno lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale, così come i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
Un’altra novità viene riportata dall’articolo 1 della legge europea 2013 che modifica le attuali disposizioni relative al diritto di libera circolazione dei cittadini comunitari estendendo le agevolazioni sull’ingresso ed il soggiorno anche al partner del cittadino dell’Ue (ed ovviamente del cittadino italiano) a condizione che la stabilità della relazione risulti da documentazione ufficiale, senza che sia più necessario che la prova sia costituita esclusivamente da un’attestazione dello Stato del cittadino dell’Unione, cui il partner è legato. Con l’articolo 3 della stessa legge si attesta la validità in Italia dell’abilitazione alla professione di guida turistica e del riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell’Unione europea in un altro Stato membro. I cittadini Ue che abbiano ottenuto l’abilitazione in uno Stato membro non necessitano di autorizzazioni o abilitazioni, ad eccezione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico individuati dal ministero.
L’articolo 13, infine, estende il diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori anche ai cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno CE ed ai loro familiari, nonché ai familiari non comunitari di cittadini Ue titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

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Pubblicato il: Mercoledì, 04 Settembre 2013 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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