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Lotta alla violenza sulle donne

26/06/2013

La Convenzione stabilisce i principi per prevenire, punire e contrastare la violenza nei confronti delle donne

Il Senato italiano ha approvato definitivamente nella seduta del 19 giugno la legge di ratifica della Convenzione europea sulla prevenzione ed il contrasto della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. L’Italia è il quinto Paese, dopo Albania, Montenegro, Portogallo e Turchia a ratificare la Convenzione di Istanbul, che per entrare in vigore deve essere ratificata da dieci Paesi dei quali almeno otto membri del Consiglio d’Europa.
La Convenzione, sottoscritta dall’Italia il 27 settembre 2012, stabilisce i principi per prevenire, punire e contrastare la violenza nei confronti delle donne e quella domestica. Dal punto di vista della perseguibilità dei colpevoli, la Convenzione definisce e criminalizza le varie forme di violenza contro le donne e la violenza domestica e invita gli Stati sottoscrittori a introdurre una serie di nuovi casi di reato, laddove non esistano. Questi possono includere: la violenza psicologica e fisica, la violenza sessuale e lo stupro, lo stalking, la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati, gli aborti forzati e le sterilizzazioni forzate. Inoltre, gli Stati parti dovranno garantire che la cultura, la tradizione o il cosiddetto “onore” non siano considerati una giustificazione per uno dei comportamenti sopra elencati. La Convenzione prevede anche la possibilità per coloro che abbiano subito grave pregiudizio all’integrità fisica o alla salute di ottenere un risarcimento da parte dello Stato nel caso in cui la riparazione del danno non sia garantita da altre fonti (autore del reato, assicurazioni, ecc.).
L’articolo 59 della Convenzione, in particolare, prevede che gli Stati adottino le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le vittime, il cui status di residente dipende da quello del coniuge o del partner, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento del matrimonio o della relazione, in situazioni particolarmente difficili, un titolo autonomo di soggiorno, indipendentemente dalla durata del matrimonio o della relazione. Viene inoltre richiesto agli Stati di tutelare le vittime dei matrimoni forzati, garantendo alle donne condotte in un altro Paese al fine di contrarre matrimonio, e che abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del Paese in cui risiedono normalmente, di recuperare tale status.
L’articolo 60 della Convenzione impone inoltre agli Stati di adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta come una forma di persecuzione ai sensi della Convenzione di Ginevra e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo ad una protezione complementare/sussidiaria.
Infine l’articolo 61 prevede il rispetto del principio di non respingimento: le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possono in nessun caso essere espulse verso un Paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.

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Pubblicato il: Giovedì, 27 Giugno 2013 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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