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Lo stalking

23/04/2009

Stalking è un termine inglese (letteralmente: perseguitare/ fare la posta) che indica una serie di atteggiamenti molesti, minacciosi, assillanti e continui, talvolta degeneranti in aggressioni fisiche...

tenuti da un individuo e volti ad affliggere un’altra persona, perseguitandola ed ingenerando in essa stati di ansia e di paura, tali da compromettere il normale svolgimento della quotidianità. Tale tipo di persecuzione si può verificare spesso anche nell’ambito di relazioni affettive e/o familiari; lo stalker/persecutore, infatti, può essere un estraneo, ma il più delle volte è un conoscente, un collega, un partner o ex partner. Perché si possa parlare di stalking il comportamento del presecutore presenta solitamente le seguenti tre caratteristiche: 1. l’attore dello stalking agisce nei confronti di una persona che è designata come vittima dal suo persecutore; 2. lo stalking si manifesta attraverso una serie di comportamenti basati sulla comunicazione e/o contatto, ma in ogni caso connotati da ripetizione, insistenza ed intrusività; 3. la pressione psicologica legata alla coazione comportamentale dello stalker e al terrorismo psicologico effettuato pongono la vittima in uno stato di allerta, emergenza e stress psicologico, legato alla percezione di tali comportamenti persecutori come pericolosi, sgraditi, intrusivi e fastidiosi, ovvero alla preoccupazione per la propria incolumità o per quella dei propri cari. Nella legislazione italiana il D.L. n. 11 dd. 23 febbraio 2009 introduce nel codice penale il nuovo art. 612 bis (“atti persecutori”) prevedendo espressamente la reclusione da 6 mesi a 4 anni per chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Lo stalking si differenzia dalla violenza privata, dalla molestia e dalla minaccia, già punite nel nostro Ordinamento rispettivamente dagli artt. 610, 612 e 660 del codice penale per la frequenza e durata del comportamento persecutorio. Il Decreto Legge sopra citato ha previsto un aumento di pena nell’ipotesi in cui gli atti persecutori siano posti in essere dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla vittima, nonché qualora il reato sia commesso in danno di un minore, di donna in stato di gravidanza, di persona disabile ovvero con armi o da persona travisata. Il termine per proporre querela da parte della persona offesa è stato aumentato a mesi 6. Fino al momento della proposizione della querela la persona offesa ha anche la possibilità di richiedere al Questore un ammonimento nei confronti dell’autore della condotta, esponendo i fatti all’autorità di Pubblica Sicurezza. Qualora il delitto sia commesso da persona già ammonita dal Questore è previsto un aumento di pena e la procedibilità d’ufficio, così come nell’ipotesi in cui il reato sia commesso in danno di un minore o di un disabile o connesso con altro delitto per cui si deve procedere d’ufficio. Significativa a tutela delle vittime di stalking anche la nuova misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa di cui all’ art. 282 ter del codice di procedura penale, con cui il Giudice può inibire al persecutore la comunicazione, con qualsiasi mezzo, con la vittima, l’avvicinamento a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero può prescrivere al persecutore di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa stessa. Premesso quanto sopra in ordine alla neointrodotta figura delittuosa, appare evidente che minacce e/o molestie reiterate in modo tale da cagionare stati di ansia e/o di paura ovvero tali da ingenerare timore per l’incolumità propria o di propri familiari vengono solitamente posti in essere anche nell’ambito della commissione dei delitti di sfruttamento della prostituzione di cui all’art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 o di taluno dei delitti di cui all’art. 380 c.p.p., per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; la clausola di riserva contenuta nell’art. 612 bis c.p. ( salvo che il fatto costituisca più grave reato) rende tuttavia applicabile la sola figura delittuosa più grave con conseguente assorbimento dello stalking in essa. Qualora vittima di stalking sia uno straniero, si ritiene che il nuovo art. 612 bis c.p. possa assumere rilevanza ai sensi dell’art. 18 Testo Unico Immigrazione (Disposizioni di carattere umanitario - Soggiorno per motivi di protezione sociale), in quanto situazione di violenza e di grave sfruttamento che, se posta in essere nei confronti di uno straniero e riscontrata nel corso di operazioni di polizia, indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all’art. 3 della legge 20 febbraio 1958 n. 75 o di cui all’art. 380 c.p.p., ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, può comportare il rilascio da parte della Questura, sussistendone i presupposti di legge, del permesso di soggiorno per motivi umanitari volto alla sottrazione della vittima alla situazione di violenza riscontrata. a cura dell'avv. Verena Gadotti - Centro Italiano Femminile

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Pubblicato il: Domenica, 16 Agosto 2009 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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