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Lavoro stagionale, nuove regole

22/12/2016

Le nuove regole sono state introdotte a seguito dell’attuazione della direttiva europea 2014/36/UE

Una circolare emanata dal ministero del Lavoro contiene le istruzioni operative riguardanti le nuove regole per il lavoro stagionale introdotte con il decreto legislativo 203/2016. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2016 ed è entrato in vigore il 24 novembre 2016. Il decreto dà attuazione alla direttiva 2014/36/UE del 26 febbraio 2014 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.
La circolare sottolinea che il decreto ha sostituito gli articoli 5, co. 3-ter e 24 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico per l’immigrazione). Le istruzioni operative stabiliscono che le attività stagionali riguardano solo i settori occupazionali “agricolo” e “turistico alberghiero”. Rispetto alla sistemazione alloggiativa, si evidenzia che nell’ipotesi in cui essa venga fornita dal datore di lavoro lo stesso dovrà dichiarare che il canone di locazione non supera il limite di 1/3 della retribuzione data al lavoratore e non sarà decurtato dalla stessa automaticamente. Una novità importante riguarda la conversione del permesso di soggiorno da stagionale a tempo determinato/indeterminato. Nella circolare si precisa che la conversione può avvenire, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale ed in presenza dei requisiti per l’assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Per quanto riguarda i casi di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro stagionale, si specifica che la nuova norma individua ulteriori casi di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro stagionale, rispetto a quelli già esistenti prima per violazioni commesse dal datore di lavoro nei riguardi di qualsiasi lavoratore dipendente dall’impresa. Inoltre, nei casi di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro stagionale e del relativo permesso di soggiorno per cause imputabili al datore di lavoro, viene prevista la liquidazione, a favore del lavoratore, di un’indennità la cui misura è rapportata alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo. Per il riconoscimento di tale indennità il lavoratore stagionale potrà rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria.

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Pubblicato il: Venerdì, 23 Dicembre 2016 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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