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Lavoro domestico, nuovo contratto in vigore

02/07/2013

Possibile chiedere “per gravi e documentati motivi” un periodo di sospensione extraferiale

Dal primo luglio 2013 è entrato in vigore il nuovo contratto collettivo nazionale che disciplina il rapporto del lavoro domestico. Lo comunicano la Fidaldo, Federazione italiana datori di lavoro domestico assieme alle associazioni che la compongono (Assindatcolf, Nuova collaborazione, A.d.l.d, A.d.l.c.) e Domina, associazione nazionale famiglie datori di lavoro domestico. Oltre agli aumenti dei minimi retributivi (che scatteranno in tre rate all’inizio del 2014, del 2015 e del 2016), ci sono diverse novità per colf, “badanti” e babysitter e per tutte le famiglie che si avvalgono del loro lavoro. Nel contratto rinnovato sono state disciplinate, per esempio, le modalità per il godimento del riposo settimanale per i lavoratori conviventi e per quelli ad ore, avendo riguardo anche per quei lavoratori che dovessero “professare una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica”. Sì è meglio precisato come retribuire le festività nazionali ed infrasettimanali (tipo il 2 giugno o il 25 dicembre) in caso di “rapporti ad ore”. È stato previsto, tra l’altro, che “per gravi e documentati motivi” il lavoratore possa richiedere (il datore è libero di accettare o meno tale richiesta) un periodo di sospensione extraferiale, senza maturazione di alcun elemento retributivo, per un massimo di 12 mesi.
Grazie a questo rinnovo - affermano le Associazioni datoriali - il datore di lavoro adesso può – qualora abbia già in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di persone non autosufficienti (inquadrati nei livelli CS o DS) - assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, che prestino la propria attività limitatamente ai giorni di riposo dei lavoratori titolari dell’assistenza, ad un costo contenuto rispetto a quello in uso fino ad ora.
Il nuovo contratto prevede poi un allungamento dei termini del preavviso di licenziamento per le lavoratrici madri. In particolare, i termini di preavviso verranno raddoppiati se la lavoratrice viene licenziata prima di 31 giorni dal termine del congedo di maternità.

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Pubblicato il: Mercoledì, 03 Luglio 2013 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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