Vai menu di sezione

Lavoratori stagionali non comunitari

02/11/2016

Il Consiglio dei ministri italiano ha approvato il decreto di attuazione della direttiva europea 2014/36/UE

Consentire ai datori di lavoro di soddisfare il proprio fabbisogno di manodopera stagionale e garantire che i lavoratori stagionali dei Paesi terzi non siano impropriamente utilizzati per lavori annuali. Questo il duplice obiettivo della direttiva europea 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. La direttiva è stata recepita con un decreto di attuazione approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri italiano.
Il nuovo decreto legislativo, nel recepire la direttiva, ha introdotto modifiche agli articoli 5, comma 3-ter e 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico Immigrazione – TUI) e ha abrogato gli articoli 38 e 38 bis del relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394).
Con le nuove norme si rende, in primo luogo, più semplice il rilascio dei permessi pluriennali all'ingresso, laddove, trattandosi di impieghi ripetitivi, allo straniero che dimostra di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti (e non più due anni come ora) per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato un permesso pluriennale con indicazione del periodo di validità per ciascun anno.
Vengono, inoltre, modificate le condizioni della sistemazione alloggiativa, soprattutto nelle ipotesi in cui essa venga fornita dal datore di lavoro. Quest'ultimo, infatti, al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno dovrà esibire un titolo idoneo a provare non solo l'effettiva disponibilità dell'alloggio e le relative condizioni e idoneità alloggiativa ma anche che il relativo canone non sarà decurtato automaticamente dalla retribuzione del lavoratore (come attualmente previsto).
Tra le ulteriori novità, vi è la previsione per legge della possibilità, per il lavoratore stagionale che ha svolto, per almeno tre mesi, regolare attività lavorativa, di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nei limiti delle quote definite annualmente con decreto del presidente del Consiglio dei ministri.
Le nuove norme elencano infine, dettagliatamente, i casi di rifiuto o revoca del nulla osta al lavoro stagionale per cause imputabili al datore di lavoro. Tra queste vi è anche il caso in cui il datore di lavoro abbia effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti, al fine di creare un posto da coprire mediante la richiesta di assunzione.
Nei casi di revoca del nulla osta e del permesso di soggiorno per lavoro stagionale per colpa del datore di lavoro è prevista la liquidazione, a favore del lavoratore, di un'indennità la cui misura è rapportata alle retribuzioni dovute ai sensi del contratto collettivo nazionale, per i mesi in cui il lavoratore avrebbe dovuto lavorare in Italia.

torna all'inizio del contenuto
Pubblicato il: Giovedì, 03 Novembre 2016 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

Valuta questo sito

torna all'inizio del contenuto