Vai menu di sezione

Ingresso familiari cittadini comunitari

22/10/2013

Le indicazioni vengono fornite in una circolare del ministero dell’Interno

Il visto nazionale di tipo “D” per l’ingresso e il soggiorno in Italia dei familiari di cittadini comunitari residenti in uno dei paesi non Ue è stato eliminato. Per queste persone, verificato il vincolo di parentela/coniuge con il cittadino Ue, la rappresentanza diplomatica/consolare italiana all’estero potrà rilasciare un visto gratuito Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, tipo “C”) per turismo con ingressi multipli. II possesso di un visto tipo C continua infatti ad essere comunque necessario per l'attraversamento delle frontiere della Ue per tutti i cittadini stranieri soggetti a visto. E’ quanto viene spiegato in una circolare del ministero dell’Interno che riprende le indicazioni diramate dal ministero degli Affari esteri il 6 agosto scorso.
La circolare precisa quindi che le rappresentanze diplomatiche/consolari italiane all’estero non dovranno più rilasciare visti di ingresso nazionali (tipo D) per motivi familiari, ai fini di un lungo soggiorno (oltre i 90 giorni), ai cittadini stranieri, familiari di cittadini Ue, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 30/2007, che accompagnano o raggiungono il cittadino Ue, vale a dire:
a) al coniuge;
b) al partner che abbia contratto con il cittadino Ue un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro (qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello State membro ospitante);
c) ai discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
d) agli ascendenti diretti a carico e a quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).
Dopo l’ingresso in Italia, i familiari non Ue devono recarsi alla Questura competente per la richiesta della carta di soggiorno per familiare di un cittadino comunitario presentando la documentazione prevista dalla normativa in materia.

torna all'inizio del contenuto
Pubblicato il: Martedì, 22 Ottobre 2013 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

Valuta questo sito

torna all'inizio del contenuto