02/03/2018
Chiarimenti riguardo i quesiti maggiormente rivolti agli operatoriIngresso e soggiorno, le FAQ del Cinformi
Per soggiornare per turismo in Italia, fino a 90 giorni NON prorogabili:
•i cittadini dell’Unione Europea hanno piena libertà di ingresso con un semplice documento d’identità;
•i cittadini extra-Schengen con permesso di soggiorno in uno dei paesi dell'area non hanno bisogno del visto; possono viaggiare con passaporto e permesso di soggiorno;
•i cittadini di alcuni paesi extra-Schengen con accordi particolari possono rimanere nei paesi dell'area Schengen senza visto per turismo e con passaporto biometrico;
•i cittadini di tutti gli altri paesi extra-Schengen hanno bisogno di un visto per visitare i paesi dell'area, per qualsiasi motivo di viaggio e per la durata prevista dal visto .
Il Visto Schengen per turismo viene richiesto nel proprio Paese di origine presso il Consolato italiano e rilasciato per un soggiorno massimo di 90 giorni da utilizzare in un solo viaggio (un ingresso) o in più viaggi (multi ingresso). Non è possibile soggiornare nell'area Schengen per turismo per più di 90 giorni nell'arco di 6 mesi. Se il turista ha già trascorso 90 giorni nei paesi dell'area Schengen (come totale di tutti i giorni trascorsi in uno o più dei 26 Paesi dello spazio comune) deve attendere altri 90 giorni per richiedere un nuovo visto Schengen.
Attenzione! Il visto ha una validità che è il tempo all’interno del quale si può utilizzare ed una durata, che è il periodo massimo di soggiorno consentito.
I Paesi
in esenzione dell’obbligo di visto i cui cittadini , quindi, NON sono soggetti all’obbligo di visto per soggiorni di durata massima di 90 giorni sono:
Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Dominica, El Salvador, Ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia (FYROM), Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Malesia, Macao, Marianne del Nord, Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Kitts e Nevis, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad, Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanatu, Venezuela.
Per i cittadini non soggetti all’obbligo di visto il conteggio dei 90 giorni avviene:
•partendo dalla data del primo ingresso in area Schengen;
•si interrompe in caso di uscita dall’area Schengen
•riparte dal conteggio precedente, con un nuovo reingresso.
Questi 90 giorni si possono suddividere nell’arco di 6 mesi che iniziano dalla data di primo ingresso.
Esempio: la cittadina albanese Aida arriva in Italia il 02.03.2018 e si trattiene per 70 giorni. Dopodiché visita per 10 giorni la Grecia e ritorna quindi in Albania. Siamo così al 20 maggio 2018. Può rientrare in Italia in luglio? Si, ha ancora 10 giorni a disposizione e siamo nell’arco dei 6 mesi utili.
In attesa del rinnovo del permesso di soggiorno è possibile uscire dall’Italia con la ricevuta? Con quali documenti è possibile rientrare?
Se è in corso il rinnovo del permesso, con la ricevuta delle Poste è possibile andare nel Paese di origine e rientrare in Italia, purché nel viaggio non siano previsti transiti (nemmeno aerei) su area Schengen (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, Grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta, Svizzera). Una circolare del 2007 stabilisce che i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti possono partire temporaneamente dall’Italia e farvi regolare rientro anche se in possesso della sola ricevuta di Poste Italiane SPA (che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno). È indispensabile viaggiare con i documenti e quindi il passaporto (o carta d'identità valida per l’espatrio), l’originale o la copia del vecchio permesso di soggiorno e la ricevuta postale.
In caso di aggiornamento della carta soggiorno (per esempio per cambio passaporto, residenza, ecc.) occorre semplicemente portare con sé tutti i documenti (permesso e passaporto); il permesso è ancora e comunque valido e si può transitare anche in area Schengen.
Se l’aggiornamento riguarda l’iscrizione di un minore, sulla ricevuta postale potrebbe essere indicata semplicemente la dicitura “+ 1 minore”; non viene specificato il nome e pertanto il bambino non può essere identificato. Per questa ragione, non vi sono le condizioni per il rientro in Italia.
In caso di stipula di un nuovo contratto di lavoro, la ricevuta del rinnovo, chiesto prima della scadenza, permette di sottoscrivere il contratto.
In caso di stipula di un contratto di affitto, è possibile procedere con la sottoscrizione del contratto.
Se si è in attesa del primo permesso di soggiorno (eccetto motivi di lavoro o di famiglia legato al cittadino straniero), non è possibile uscire-entrare dal territorio italiano; non è possibile lavorare; non è possibile prendere in affitto una casa o concludere qualsivoglia affare.
Se si è in attesa dell’appuntamento presso la Questura e si è in possesso del solo promemoria cartaceo rilasciato da Cinformi, non è possibile uscire-entrare dal territorio italiano; non è possibile lavorare; non è possibile prendere in affitto una casa o concludere qualsivoglia affare; non c’è copertura sanitaria.
Assistenza sanitaria in attesa dell’appuntamento in Questura e tra l’appuntamento e il ritiro del permesso: se si tratta di un permesso di soggiorno per famiglia ottenuto a seguito del ricongiungimento familiare, con la ricevuta di spedizione del kit è possibile richiedere il codice fiscale all’Agenzia delle Entrate e la Tessera Sanitaria all’Azienda Sanitaria. Se si tratta di un permesso di soggiorno legato ad un cittadino italiano, è necessario esibire almeno la ricevuta della Questura.
Ospitare una ragazza alla pari: nel caso di giovani provenienti esclusivamente da Nuova Zelanda, Australia, Canada e Corea del Sud, è possibile chiedere un preciso visto di ingresso per vacanza-lavoro. Tale visto può avere una durata massima di un anno e per il rilascio possono essere previsti requisiti e condizioni agevolate, anche in termini di mezzi economici, copertura assicurativa o procedure specifiche per lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio italiano. Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia la persona chiede quindi il permesso di soggiorno per vacanza-lavoro (in Trentino, alla Questura di Trento tramite appuntamento rilasciato dal Cinformi). Questo permesso consente di lavorare senza la preventiva richiesta di nulla osta. In base agli accordi con l’Italia, i giovani provenienti da Nuova Zelanda, Australia, Canada e Corea del Sud possono così chiedere lo specifico permesso di soggiorno per vacanza-lavoro senza ulteriori adempimenti riguardanti corsi di italiano o formazioni similari.
Ricordiamo che quesiti, richieste di informazioni e dubbi rivolti al Cinformi trovano risposta anche attraverso Facebook. È sufficiente inviare un messaggio alla pagina “Cinformi Immigrazione” sul popolare social network per ricevere una risposta da parte degli operatori del Centro informativo per l'immigrazione. Si precisa che i tempi di risposta variano in base al carico di lavoro degli operatori.