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Ingresso atleti stranieri in Italia

28/11/2016

Adottato il decreto della presidenza del Consiglio dei ministri con cui viene annualmente fissato il numero massimo di atleti non comunitari

Sono 1.160 gli sportivi non comunitari che possono essere tesserati da società sportive italiane nella stagione 2016/2017. E’ quanto prevede il decreto adottato dalla presidenza del Consiglio dei ministri con cui viene annualmente fissato il numero massimo di atleti non comunitari che possono fare ingresso in Italia. La quota di 1.160 unità verrà ripartita dal CONI tra le varie federazioni sportive nazionali.
Nell'ambito di tali quote sono possibili sia gli ingressi di sportivi per lavoro subordinato o autonomo, sia i tesseramenti di stranieri già in Italia con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi familiari (fatte salve le norme che regolano i vivai giovanili). Gli atleti tesserati da una FSN per una stagione sportiva, se riconfermati nella successiva, dovranno corrispondere a una nuova quota. Tale tetto numerico non si applica invece agli allenatori ed ai preparatori atletici.

Le nuove norme sulla "Cittadinanza sportiva"
Si ricorda che da gennaio, con l'approvazione della legge n. 12/2016, sono state anche semplificate le norme sul tesseramento dei minori stranieri presenti in Italia. Le nuove regole prevedono che "i minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani" (art. 1, comma 1). Il tesseramento "resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta" (art. 1, comma 2).

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Pubblicato il: Lunedì, 28 Novembre 2016 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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