25/07/2009
La legge n. 94/2009 in materia di sicurezza che inasprisce le norme sulla condizione giuridica degli stranieri e sulle modalità di ingresso e soggiorno degli immigrati è in vigore dall'8 agosto 2009.Immigrazione, legge in materia di sicurezza
Non tutte le parti entrano in vigore perché è necessario attendere un regolamento di applicazione. Che cosa prevede a grandi linee la parte della legge sulla sicurezza che modifica il testo unico sull'immigrazione?
ACCORDO DI INTEGRAZIONE Lo straniero che chiede il permesso di soggiorno deve sottoscrivere un "Accordo di integrazione", articolato per crediti, con il quale si impegna a conseguire nel periodo di validità del soggiorno specifici obiettivi che verranno stabiliti con regolamento dal presidente del consiglio dei ministri. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare. (norma che non entra subito in vigore)
COSTI DEL PERMESSO La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari. (norma che non entra subito in vigore) Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal testo unico sull'immigrazione.
ESIBIZIONE DEL PERMESSO Lo straniero deve esibire il titolo di soggiorno agli uffici pubblici ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati, fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del titolo di soggiorno è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000.
ESAME DI ITALIANO PER IL PERMESSO CE Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) - dopo 5 anni di soggiorno - è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. (norma che non entra subito in vigore)
INGRESSO E SOGGIORNO IRREGOLARE Lo straniero che fa ingresso in Italia clandestinamente o si trattiene nel territorio nazionale in modo irregolare oltre ad essere espulso è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Nel caso di presentazione di domanda di protezione internazionale il procedimento è sospeso in attesa del responso della domanda. Qualora lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di espulsione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Tuttavia, dal 5 agosto 2009 e fino alla conclusione del procedimento della "Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno delle famiglie" prevista dalla legge n. 102 del 2009, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore (colf e badanti) per le violazioni delle norme relative all'irregolarità del soggiorno e all’impiego di lavoratori in nero. Non sono espellibili, salvo per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, i familiari degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado (non più entro il quarto grado) o con il coniuge, di nazionalità italiana.
LOTTA ALLA CLANDESTINITA' Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La pena aumenta fino a quindici anni di reclusione per fatti più. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento o sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
SEMPLIFICAZIONE PER ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico dei lavoratori in attesa di occupazione per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal testo unico sull'immigrazione, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. I datori di lavoro che sottoscrivono un apposito protocollo di intesa con il ministero dell'Interno possono chiedere l'ingresso di dirigenti, personale altamente specializzato, professori universitari e lavoratori alle dipendenze di organizzazioni operanti temporaneamente nel territorio nazionale, con una semplice comunicazione informatizzata allo sportello unico.
IDONEITA' ALLOGGIATIVA PER RICONGIUNGIMENTO Per fare domanda di ricongiungimento familiare è necessario tra le altre cose di avere un alloggio conforme sia ai requisiti igienico-sanitari che a quelli di idoneità abitativa (prima erano alternativi o igienico sanitari o idoneità abitativa), accertati dai competenti uffici comunali. Inoltre, non è più possibile presentare domanda direttamente all'autorità consolare qualora si siano conclusi i termini del procedimento senza ottenere riscontro.