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Guida per la regolarizzazione di colf e badanti

12/08/2009

Con legge n. 102 del 2009 lo Stato italiano ha previsto la possibilità di regolarizzare colf e bandanti che sono occupati in nero e senza il permesso di soggiorno.

E' possibile fare domanda di emersione da lavoro in nero dal 1° al 30 settembre 2009 inviandola dal sito del ministero dell'Interno.

CHI PUO' FARE LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE Il datore di lavoro comunitario (italiano compreso) e straniero in possesso del permesso Ce di lungo soggiornanti (ex carta di soggiorno) o in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino comunitario. Possono fare domanda anche i datori di lavoro con personalità giuridica come le convivenze di comunità religiose (conventi, seminari) e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni) che hanno lavoratori addetti al servizio diretto e personale dei conviventi nonché le comunità senza fini di lucro (orfanotrofi e i ricoveri per anziani il cui fine è prevalentemente assistenziale).

CHI PUO' ESSERE REGOLARIZZATO La persona straniera (extracomunitaria) che svolge attività di assistenza familiare e che alla data del 30 giugno 2009 era occupata in nero da almeno tre mesi (1 aprile 2009) e continua ad essere occupata dallo stesso datore di lavoro alla data di presentazione della "dichiarazione di emersione". Possono essere regolarizzati anche i cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, così come i cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno che permette di svolgee un'attività di lavoro subordinato. In questo caso la procedura di emersione avviene con la presentazione della “dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro” all’Inps, mediante il Mod. LD-EM2009, scaricabile dal sito www.inps.it nella sezione "moduli".

QUANTE PERSONE SI POSSONO REGOLARIZZARE Ogni nucleo familiare può regolarizzare due persone (badante) per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza (dimostrato con certificato) e una persona (colf) per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare dimostrando (con la dichiarazione dei redditi per l'anno 2008) di avere un reddito minimo imponibile di 20.000,00 euro se solo un percettore di reddito, o di 25.000,00 euro se più percettori di reddito nello stesso nucleo familiare.

NON AMMESSI ALLA REGOLARIZZAZIONE Non possono essere regolarizzati i lavoratori extracomunitari: a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato; c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

QUANDO E DOVE Dal 1° al 30 settembre 2009 mediante apposita Dichiarazione di emersione presentata via Internet dal sito del ministero dell'Interno (come la richiesta di nulla osta al lavoro) per i lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno che consente di svolgere attività lavorativa.

COSTO DELLA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE La dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore, da versare con apposito modello "F24 - versamenti con elementi identificativi". Il versamento si può effettuare a partire dal 21 agosto 2009 presso gli sportelli bancari, uffici postali, o con modalità on-line dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

EFFETTI PREVIDENZIALI Periodo di lavoro 01/04/2009 al 30/06/2009 Il contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore è finalizzato sia per fare fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti della procedura, sia per la copertura previdenziale ed assistenziale del periodo 1 aprile-30 giugno 2009 (2° trimestre 2009). Periodi di lavoro successivi al 30/06/2009 Definito il procedimento di emersione, l’Inps provvede ad aprire una posizione assicurativa a favore del lavoratore domestico e il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi nella misura ed in relazione, in particolare, all’orario di lavoro e alla retribuzione mensile o oraria indicati nella dichiarazione, secondo le norme di carattere generale (circolare n. 20 del 17 febbraio 2009). Per facilitare il pagamento dei contributi, saranno inviati al datore di lavoro dei bollettini di conto corrente postale già compilati in base alle informazioni acquisite, oltre a bollettini in bianco. Periodi di lavoro antecedenti il 01/04/2009 che siano denunciati dai datori di lavoro che si avvalgono della procedura di regolarizzazione Per quanto attiene l’adempimento degli obblighi previdenziali relativi ai periodi di lavoro irregolare svolti antecedentemente il trimestre oggetto di regolarizzazione (01/04/2009-30/06/009) che siano eventualmente denunciati, è prevista dall’art. 1-ter, comma 14, della legge n. 102/2009, la definizione con decreto del Ministro del Lavoro della salute e delle politiche sociali delle modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando che la misura del contributo è quella ordinariamente prevista sulla base delle disposizioni che regolano l’adempimento degli obblighi previdenziali. I datori di lavoro che hanno indicato nella denuncia di emersione all’INPS o nella comunicazione successiva alla stipula del contratto di soggiorno una data di inizio del rapporto di lavoro antecedente al 1° aprile 2009, saranno invitati a compilare apposito Mod. LD15-ter, fermi restando i limiti della prescrizione quinquennale (art. 3, comma 9 e 10, della L. 8.8.95, n. 335).

SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE PENALI Nelle more della definizione del procedimento di regolarizzazione, lo straniero non può essere espulso, tranne coloro che non sono ammessi alla regolarizzazione. Dal 5 agosto 2009 e fino alla conclusione del procedimento della Dichiarazione di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore (colf e badanti) per le violazioni delle norme relative all'irregolarità del soggiorno e all’impiego di lavoratori in nero.

LA PROCEDURA VIA INTERNET La Dichiarazione di emersione può avvenire esclusivamente via internet dal 1° al 30 settembre 2009 compilando un apposito modulo dal sito del ministero dell'Interno. Copia della ricevuta dovrà esser consegnata a cura del datore di lavoro al lavoratore ai fini dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della domanda di regolarizzazione. Per compilare e inviare il modulo è necessario seguire alcune procedure:

Registrazione sul sistema Per l’accesso alla procedura on-line di richiesta del modulo per la Dichiarazione di emersione, è necessario effettuare preventivamente una registrazione sul sito web del servizio di inoltro telematico delle domande del ministero dell'Interno. La registrazione è gratuita, e richiede necessariamente un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante per essere eseguita.

Richiesta di un modulo della Dichiarazione di emersione Completata la fase di registrazione, è possibile accedere all’ area di richiesta dei moduli dove si può trovare quello di interesse.

Installazione del programma di compilazione del modulo della Dichiarazione di emersione sul personal computer La compilazione del modulo precedentemente generato all’interno dell’area di richiesta, viene svolta attraverso l’utilizzo di uno specifico programma disponibile sul sito web. Il programma deve essere salvato, installato, ed avviato sul proprio personal computer.

Importazione e compilazione del modulo sul proprio personal computer Attraverso il programma installato, si deve procedere alla importazione e alla compilazione del modulo generato sul sito con l’immissione dei dati richiesti.

Invio telematico del modulo compilato E’ necessario inviare il modulo correttamente compilato al servizio di inoltro telematico delle domande utilizzando una specifica funzionalità del programma di compilazione installato sul proprio personal. Per effettuare l’invio, è necessario che il proprio personal computer sia connesso ad internet.

COSA DEVE CONTENERE LA DICHIARAZIONE DI EMERSIONE I dati da compilare o da spuntare nel modulo informatico della Dichiarazione di emersione sono i seguenti: a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativi al titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario; b) l'indicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione e l'indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato; c) l'indicazione della tipologia e delle modalità di impiego; d) l'attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf), del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2008, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito; e) l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto (occupato almeno da tre mesi prima del 30 giugno 2009); f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 500 euro. i) il codice identificativo di una marca da bollo da 14,62 euro.

PRESENTAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI Chiunque presenti false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorra al fatto, è punito ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445 del 2000, salvo che il fatto costituita reato più grave. Se il reato viene commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti, oppure mediante l'utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati, il reo è punito con la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il reato è commesso da un pubblico ufficiale.

PROCEDURA DELLO SPORTELLO UNICO (in Trentino il Servizio Lavoro) Una volta inviato il modulo della Dichiarazione di emersione via internet dal sito del ministero dell'Interno (dal 1° al 30 settembre 2009), lo Sportello unico verifica l’ammissibilità della Dichiarazione, acquisisce il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno e convoca il datore di lavoro e il lavoratore per la stipula del contratto e la richiesta del permesso.

CONVOCAZIONE DEL DATORE E DEL LAVORATORE Lo Sportello unico convoca le parti (datore di lavoro e lavoratore) per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (in Trentino presso il Cinformi), previa esibizione dell’avvenuto pagamento del contributo forfetario di 500 euro per ogni lavoratore e della documentazione prescritta.

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALLA CONVOCAZIONE Il datore di lavoro oltre a due marche da bollo da 14,62 euro e alle fotocopie (gli originali in visione) del documento di riconoscimento (se straniero anche il Permesso di soggiorno Ce) e della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di 500 euro per ogni lavoratore, deve consegnare: se per badante, il certificato di invalidità civile rilasciato dalla competente Commissione sanitaria, oppure una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l’assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro (1 aprile 2009). Nel caso di dichiarazione di due unità la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità; se per colf, copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2008 da cui risulti che il reddito imponibile non è inferiore a 20.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito. Il lavoratore deve consegnare una fotocopia di tutte le pagine del passaporto e l'originale in visione.

PROCEDURA DI RICHIESTA DEL PERMESSO Lo sportello unico rilascia al lavoratore il modello 209 da presentare, per la richiesta del permesso di soggiorno, con le consuete modalità, all'Ufficio postale abilitato versando una quota di 30 euro per la pratica, 27,50 euro per il permesso di soggiorno elettronico e 14,62 euro per la marca da bollo da applicare sul modello.

PROCEDURA DI COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE ALL'INPS Il datore di lavoro, entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS, ai sensi dell’art. 16-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, presentando l’apposito modulo LDEM09extraUE, disponibile dal 1° ottobre 2009 sul sito Internet dell’Istituto.

SUPPORTO DELLA RETE TERRITORIALE La circolare precisa che restano validi, anche per questa preocedura di regolarizzazione, i protocolli di intesa già sottoscritti con le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali e i Patronati che vorranno fornire assistenza per la compilazione e l'inoltro della Dichiarazione di emersione.

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Pubblicato il: Lunedì, 17 Agosto 2009 - Ultima modifica: Mercoledì, 27 Giugno 2018

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