15/02/2013
Modificate le procedure che riguardano i programmi di formazione nei Paesi di origine degli immigratiFormazione nei Paesi di origine
Le procedure connesse all’istruttoria, valutazione ed approvazione dei programmi di formazione all’estero previsti dall’articolo 23 del Testo Unico sull’immigrazione sono state modificate recentemente con il decreto del 29 gennaio 2013 adottato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministero dell’Istruzione. L’articolo 23 del Testo Unico per l’immigrazione prevede infatti la possibilità di assegnare in sede di adozione del decreto flussi quote riservate agli stranieri non comunitari residenti all’estero che abbiano completato appositi programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine e che, conseguito il relativo attestato di frequenza, siano stati inseriti nelle apposite liste istituite presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. “In pratica – si spiega sul portale Integrazione Migranti che riporta la notizia – viene riservata una corsia preferenziale per l’inserimento lavorativo mirato nel mercato del lavoro italiano ai migranti che abbiano ricevuto una specifica formazione pre-partenza”. La formazione nei Paesi di origine costituisce, infatti, uno strumento per consentire ai futuri lavoratori immigrati di apprendere, oltre a specifiche competenze lavorative, anche la lingua italiana, sia pure ad un livello basico, nonché gli elementi essenziali dell’educazione civica.
In particolare, con il nuovo decreto adottato, che sostituisce interamente il precedente decreto del 22 marzo 2006, viene ampliata la platea dei soggetti legittimati alla presentazione dei programmi di formazione e di istruzione. In base alle nuove disposizioni i corsi di formazione all’estero possono essere organizzati non solo da Regioni, Province, Comuni, organizzazioni nazionali di datori di lavoro o sindacati, organismi internazionali o enti e associazioni che operano nel settore dell'immigrazione da almeno tre anni, ma anche da altri soggetti quali i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (art. 1, comma 632 della L. 296/1996), le Agenzie per il lavoro (art. 4 del D. Lgs. 276/03) e gli altri soggetti autorizzati e accreditati, iscritti all’Albo degli intermediari secondo le modalità stabilite dall’art. 48 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Inoltre viene prevista la possibilità di assegnare, in sede di valutazione dei programmi presentati, un punteggio maggiore ai programmi che prevedono la puntuale individuazione della domanda di lavoro e l’impegno all’inserimento lavorativo di una significativa percentuale dei lavoratori formati. Infine viene decentrata la procedura per la presentazione dei programmi, prevedendo la costituzione di Comitati regionali di valutazione presso le Direzioni Regionali del lavoro, allo scopo di semplificare ed accelerare la procedura di approvazione dei programmi stessi.
Si ricorda che il decreto sulla Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori comunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello stato per l’anno 2012 ha riservato ai lavoratori formati all’estero che abbiano completato programmi di istruzione e formazione nei Paesi di origine ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico sull’immigrazione ed inseriti nelle apposite liste del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali una quota complessiva pari a 4.000 unità. I datori di lavoro interessati possono presentare le domande di assunzione fino al 30 giugno 2013, inviando per via telematica la richiesta di nulla osta al lavoro attraverso il Modello B-PS disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (
https://nullaostalavoro.interno.it
).